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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07174/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 160,00 di multa per un tentato furto aggravato in concorso, nonché aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di detenzione di arma da sparo di cui all'art. 4 l. n. 110/1975. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto vizio di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio non fosse deducibile in sede di legittimità, poiché la decisione impugnata era sorretta da motivazione congrua e conforme ai criteri normativi. La Corte ha ribadito che una motivazione specifica e dettagliata sulla determinazione della pena è necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; quando invece la pena è determinata in misura media o vicina al minimo edittale, la scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non manifestamente illogica. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624, 625 nn. 2 e 8, 61 nn. 5 e 7 c.p.

    Indicano la contestazione per tentato furto aggravato in concorso, con aggravanti specifiche e comuni richiamate nella sentenza di merito.

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    Il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro discrezionale di commisurazione della pena; la scelta di irrogare una pena media o prossima al minimo edittale è riservata al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se la sanzione è collocata in misura media o prossima al minimo edittale, non richiede una motivazione particolarmente analitica sui criteri di commisurazione.
  • Il vizio di motivazione sulla pena è sindacabile in cassazione solo quando la quantificazione del trattamento sanzionatorio si collochi in prossimità del massimo edittale o comunque oltre la media, non quando la scelta sia coerente con i criteri dell'art. 133 c.p. e sorretta da motivazione non illogica.
  • La critica al solo trattamento sanzionatorio, se non evidenzia un vizio motivazionale effettivo e deducibile in sede di legittimità, non consente l'accoglimento del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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