Cassazione Penale, Sentenza n. 47925/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato previsto dagli artt. 11 e 30 della Legge n. 394/1991 per aver introdotto un fucile carico in un parco naturale senza autorizzazione, deducendo in particolare il difetto di conoscenza dell'assenza di licenza; 2) censura per la mancata concessione del beneficio di cui all'art. 131‑bis c.p., richiesta dall'imputato in udienza il 23/09/2021 e non valutata nella sentenza del Tribunale di Salerno.
La decisione
La Corte ha ritenuto la seconda doglianza non manifestamente infondata (la richiesta era stata formulata in udienza e la sentenza impugnata non l'aveva considerata), potendo pertanto tener conto del tempo trascorso ai fini della prescrizione; verificato che il fatto risale al 21/12/2015, ha concluso che il reato residuo è estinto per prescrizione dal 25/10/2022. P.Q.M. la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il residuo reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Legge n. 394 del 1991, artt. 11 e 30
Norme che sanzionano condotte vietate all'interno di aree protette (qui l'introduzione di un fucile carico); la contestazione verte anche sulla valutazione della conoscenza dell'assenza di licenza da parte dell'imputato
Beneficio a favore dell'imputato la cui richiesta, se formulata in udienza e non valutata dalla sentenza, può essere considerata in sede di impugnazione ai fini della valutazione della pena e del decorso della prescrizione
Prevede ipotesi in cui non è possibile pronunciare una decisione più favorevole; la Corte ha ritenuto che nessuna di tali ipotesi ricorresse, consentendo una pronuncia più favorevole al ricorrente
Massime di principio
- Se l'imputato chiede un beneficio previsto dall'ordinamento (es. art. 131‑bis c.p.) in udienza e il giudice non si pronuncia, la Corte d'appello o di legittimità può comunque tenerne conto in sede di impugnazione, soprattutto ai fini della prescrizione.
- La prescrizione si calcola a partire dalla data del fatto; se al momento del provvedimento impugnato il reato è ormai prescritto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato residuo.
- La mancata o insufficiente motivazione sulla conoscenza o meno dell'assenza di autorizzazione (licenza) può costituire motivo di impugnazione e va valutata dal giudice di merito e, se necessario, dal giudice d'appello in relazione al complesso probatorio.
- Occorre registrare e formalizzare in udienza ogni richiesta di benefici o misure favorevoli: se non risultano valutate dal giudice di merito, possono dar luogo a riforma o annullamento della sentenza in sede di impugnazione.
- Prima di concludere per la prescrizione, verificare sempre le eventuali cause di sospensione o interruzione del termine prescrizionale e le ipotesi in cui l'art. 129 cod. proc. pen. impedisce pronunce più favorevoli.
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