Cassazione Civile, Ordinanza n. 17165/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore locale)
La controversia
La controversia nasce dalla surroga di un consigliere comunale dimissionario e dalla successiva convalida dell'elezione del ricorrente, poi revocata dal consiglio comunale con dichiarazione di decadenza dalla carica. La decadenza fu disposta perché il Prefetto aveva comunicato l'esistenza di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicata anni prima per la durata di un anno con decreto divenuto irrevocabile. Il ricorrente impugnò la delibera sostenendo che, per gli stessi fatti posti a base della misura di prevenzione, era intervenuta successivamente una sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula piena; quindi, a suo dire, tale giudicato assolutorio avrebbe dovuto escludere o far cessare gli effetti di incandidabilità e decadenza. In via subordinata dedusse anche che l'estinzione anticipata dell'incandidabilità non potesse essere limitata alla sola riabilitazione, specie in assenza di una condanna. La Corte di appello aveva invece ritenuto che l'incandidabilità e la decadenza operassero automaticamente per la sola definitività della misura di prevenzione, senza rilievo per il successivo giudicato assolutorio, richiamando la disciplina del d.lgs. n. 235 del 2012 e la separazione tra prevenzione e processo penale. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi; il nucleo decisivo, accolto dalla Corte, censurava l'interpretazione secondo cui il giudicato assolutorio non incide sulla causa di incandidabilità fondata sulla misura di prevenzione, mentre gli altri motivi riguardavano profili processuali, la procedibilità dell'appello, la legittimità costituzionale della norma e le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Corte di appello di Messina con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della vicenda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che, nella situazione concreta, la sola pregressa misura di prevenzione potesse fondare automaticamente la decadenza del consigliere comunale dopo che, per gli stessi fatti, era intervenuta una sentenza penale definitiva di assoluzione con formula piena, senza che risultasse una nuova e attuale valutazione della pericolosità soggettiva. Ha inoltre osservato che le norme del d.lgs. n. 235 del 2012 richiamate dalla sentenza impugnata non giustificano l'effetto decadenziale nel caso di candidatura successiva di molti anni alla cessazione della misura di prevenzione e in presenza di un giudicato assolutorio sopravvenuto.
Norme richiamate
artt. 10 ss. d.lgs. n. 235 del 2012
art. 10, comma 1, lett. f); art. 11, comma 7; art. 15, commi 3 e 4
La Corte territoriale aveva letto la disciplina come fonte di incandidabilità e decadenza automatica in presenza di misura di prevenzione definitiva; la Cassazione ha chiarito che tale disciplina non opera automaticamente quando la misura sia molto anteriore, sia già cessata da tempo e sia intervenuto un giudicato assolutorio per gli stessi fatti, senza una rinnovata valutazione attuale della pericolosità.
art. 4, comma 1, lett. a)-b); art. 14, comma 1; art. 29; art. 70, comma 1
La prevenzione può essere esercitata indipendentemente dal processo penale, ma ciò non esclude che un successivo giudicato assolutorio imponga una nuova valutazione della pericolosità ai fini degli effetti elettorali; la riabilitazione presuppone la persistente efficacia della misura e una prova di buona condotta.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della denunciata irragionevolezza della disciplina applicata, ma la Corte non ha deciso la questione di costituzionalità poiché assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.
art. 51 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di elettorato passivo; la Corte ha risolto la controversia in via interpretativa senza pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale.
Richiamato in relazione alla riabilitazione quale causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità.
Non espressamente applicato come regola decisoria, ma la Corte ha valorizzato la necessità di una nuova e attuale valutazione della pericolosità, che non risultava effettuata.
Massime di principio
- La misura di prevenzione definitiva può fondare incandidabilità e decadenza dagli incarichi elettivi, ma l'effetto non è automaticamente insensibile a un successivo giudicato penale assolutorio intervenuto per i medesimi fatti, se la misura è ormai cessata da tempo e manca una nuova valutazione attuale della pericolosità.
- Il principio di autonomia tra azione di prevenzione e azione penale non consente di trascurare, ai fini elettorali, una sentenza definitiva di assoluzione che venga dopo la misura di prevenzione: in tale ipotesi occorre verificare se permanga in concreto il presupposto sostanziale della pericolosità tipizzata dalla legge.
- La previsione della riabilitazione come causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità presuppone la persistenza degli effetti della misura di prevenzione; essa non può essere invocata come unica chiave interpretativa per mantenere indefinitamente l'incandidabilità quando la misura risalga a molti anni prima e sia sopravvenuto un giudicato assolutorio.
- Quando una norma prevede la cessazione della sospensione degli amministratori locali anche in presenza di una sentenza di proscioglimento o assoluzione non definitiva, ciò rafforza l'idea che un giudicato assolutorio definitivo non possa essere ignorato a fronte di una misura di prevenzione ormai remota, senza un riesame attuale del quadro fattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17089/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17092/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17095/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17097/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17099/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17100/2023 del 15/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →