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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07834/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su tre contestazioni: riqualificazione di alcune operazioni come non costituenti cessioni all'esportazione, recupero di IVA per vendite all'estero ritenute non giustificate ed errata contabilizzazione delle rimanenze di magazzino. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo, per quanto qui rileva, che le operazioni riguardassero merce effettivamente trasferita in paesi extra UE mediante un'operazione triangolare da qualificare come cessione intracomunitaria non imponibile e che la documentazione sulle rimanenze fosse stata già messa a disposizione dell'Ufficio in sede di verifica. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società chiedeva la sospensione per adesione alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando la relativa istanza, l'attestazione di invio e la quietanza di versamento integrale; poiché l'Ufficio non notificava diniego entro il termine previsto e non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine successivo, la Corte ha ritenuto maturata la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate e che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 119 del 2018

    La mancata notificazione del diniego entro il termine previsto e la mancata istanza di trattazione entro il termine successivo determinano la definizione della controversia e quindi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

  • l. n. 136 del 2018

    Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata come base della definizione agevolata.

  • art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come ulteriore base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, ritenuto però inapplicabile nel caso di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando perfezionata nei modi e nei termini di legge e in assenza di diniego tempestivo dell'Amministrazione, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Nel processo tributario, l'intervenuta cessazione della materia del contendere comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, con le conseguenze previste dalla disciplina speciale sulle spese.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile nelle ipotesi di estinzione del giudizio, poiché la relativa previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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