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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29783/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo di due superfici boschive, disposto dal G.I.P. e confermato dal Tribunale del riesame, nell’ambito di un procedimento per plurime ipotesi di reato connesse al taglio boschivo e alla gestione dell’area. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del riesame deducendo un unico motivo: vizio di motivazione e inosservanza dell’art. 5 del regolamento della Regione Calabria del 25 maggio 2015. In sostanza ha sostenuto che gli operanti non avrebbero trovato sul posto l’azienda boschiva riferibile a lui, che sarebbe stata estranea ai fatti e non impegnata in lavorazioni nell’area controllata; ha inoltre richiamato condizioni fisiche che lo avrebbero impedito di operare per un lungo periodo. Ha poi contestato la lettura della scadenza della s.c.i.a. n. 117219 del 9 marzo 2022: secondo il ricorso il titolo sarebbe scaduto il 31 agosto 2024 e, quindi, il taglio rilevato nel 2024 sarebbe stato lecito, mentre il Tribunale avrebbe erroneamente fissato la scadenza al 31 agosto 2023.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che mancasse un interesse concreto e attuale all’impugnazione: il sequestro riguardava due superfici boschive appartenenti a terzi diversi dal ricorrente, sicché l’impugnazione risultava diretta solo a contestare la sua posizione indiziaria, senza indicare un pregiudizio attuale a una sua situazione giuridica tutelata. In secondo luogo, ha rilevato che le doglianze erano rivolte essenzialmente contro la motivazione e la ricostruzione fattuale del Tribunale, profili non deducibili con ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo, se non nei limiti della violazione di legge o di una motivazione meramente apparente/radicalmente mancante. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 del regolamento della Regione Calabria del 25 maggio 2015

    richiamato dalla difesa per sostenere la liceità dell’intervento boschivo e la diversa durata del titolo autorizzatorio

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 518 duodecies c.p.

    indicato tra i reati ascritti in relazione ai fatti oggetto di sequestro

  • art. 624 c.p.

    indicato tra i reati ascritti in relazione ai fatti oggetto di sequestro

  • art. 625 c.p.

    indicato tra i reati ascritti in relazione ai fatti oggetto di sequestro

  • art. 632 c.p.

    indicato tra i reati ascritti in relazione ai fatti oggetto di sequestro

  • art. 633 c.p.

    indicato tra i reati ascritti in relazione ai fatti oggetto di sequestro

  • art. 639 c.p.

    indicato tra i reati ascritti in relazione ai fatti oggetto di sequestro

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42 del 2004

    richiamato quale normativa paesaggistica/ambientale collegata ai fatti contestati

  • art. 146, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42 del 2004

    richiamato quale normativa paesaggistica/ambientale collegata ai fatti contestati

  • art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004

    indicato tra i reati/aspetti sanzionatori collegati ai fatti oggetto di sequestro

  • art. 325 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è descritto come impugnazione contro ordinanza in materia cautelare reale; la Corte ribadisce i limiti del ricorso per cassazione in tale materia

  • art. 568 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la Corte richiama il principio generale dell'interesse ad impugnare quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione

  • art. 131-bis c.p.

    non citato nel testo; non pertinente

  • art. 192 c.p.p.

    non citato nel testo; non pertinente

  • art. 7983 del 25/09/2025, Sez. Unite

    richiamata per il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può chiedere il riesame solo se allega un interesse concreto e attuale correlato alla rimozione del sequestro e a un pregiudizio su una situazione giuridica soggettiva tutelata

  • Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023

    richiamata per il principio che contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, includendo solo motivazione apparente o radicalmente mancante

  • Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017

    richiamata nel medesimo senso sulla limitazione del sindacato di legittimità ai soli vizi di legge o a motivazioni meramente apparenti

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo, l’indagato può proporre riesame o impugnazione solo se allega un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo, consistente in un pregiudizio effettivo a una propria situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento; non è sufficiente contestare in astratto la fondatezza degli indizi.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso nei soli limiti della violazione di legge, nozione che comprende anche la motivazione del tutto mancante o solo apparente, ma non la mera critica alla ricostruzione fattuale o alla valutazione del materiale indiziario.
  • Sono inammissibili le doglianze che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito o del compendio probatorio, specie quando il giudice del riesame abbia sorretto la decisione con argomentazioni non manifestamente illogiche.
  • Quando il sequestro riguarda beni appartenenti a soggetti diversi dal ricorrente, l’impugnazione che non colleghi il gravame a un concreto pregiudizio personale del ricorrente è priva del necessario interesse ad agire e deve essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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