Sentenza n. 3961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 15004/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione di una tettoia di circa 30 mq realizzata a ridosso dell’abitazione, adottato ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 16 l.r. Lazio 15/2008
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari hanno contestato l’ordine di demolizione sostenendo che la tettoia, per le ridotte dimensioni, la funzione di protezione dalle precipitazioni e dall’afa estiva, l’assenza di autonomia funzionale, l’irrilevanza sull’assetto del territorio e l’inidoneità a incidere sul carico urbanistico, rientrasse nell’attività edilizia libera o comunque tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali, senza necessità di titolo edilizio. In primo grado avevano inoltre dedotto la tardività dell’intervento repressivo, richiamando una precedente contestazione penale risalente al 2009, nonché la genericità, l’insufficienza motivazionale e l’omessa comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia e l’interesse privato alla conservazione dell’opera. In appello hanno censurato la sentenza per carenza di motivazione e travisamento delle censure, rilevando che né il Comune né il TAR avrebbero esaminato adeguatamente la questione centrale della necessità del permesso di costruire, anche alla luce delle caratteristiche concrete della tettoia e dell’assenza di vincoli sull’area.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato l’ordine di demolizione. Il Collegio ha ritenuto assorbenti le censure relative alla motivazione e all’omessa analisi del regime edilizio concreto della tettoia. La repressione prevista dall’art. 33 d.P.R. 380/2001 e dall’art. 16 l.r. Lazio 15/2008 presuppone infatti la carenza del necessario permesso di costruire; tale presupposto non era stato adeguatamente verificato né esplicitato. Pur ricordando che le tettoie possono essere irrilevanti sotto il profilo edilizio quando svolgono la tipica funzione di riparo dagli agenti atmosferici senza alterare la sagoma e le coperture volumetriche dell’edificio, oppure richiedere titolo edilizio quando, per caratteristiche, dimensioni e funzioni, eccedono tale funzione, il giudice ha rilevato che il provvedimento comunale non indicava gli elementi concreti e distintivi posti a fondamento della qualificazione dell’opera come abusiva. La motivazione avrebbe dovuto essere particolarmente puntuale anche in considerazione delle esigenze abitative dedotte dai proprietari. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
La repressione prevista dalla disposizione presuppone l’accertamento della necessità del permesso di costruire e della sua mancanza; tale presupposto deve risultare adeguatamente motivato nel provvedimento.
La misura repressiva regionale, richiamata nell’ordine di demolizione, presuppone una motivazione idonea a dimostrare l’abusività dell’opera e la necessità del titolo edilizio.
La norma è richiamata quale base processuale dell’udienza straordinaria nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di una tettoia può essere legittimamente adottato soltanto dopo avere accertato e motivato la necessità del permesso di costruire e la sua mancanza, poiché tale presupposto fonda l’esercizio del potere repressivo.
- Nel valutare il regime edilizio di una tettoia, l’amministrazione deve distinguere tra il manufatto destinato al tipico riparo dagli agenti atmosferici, senza alterazione della sagoma e delle coperture volumetriche dell’edificio assentito, e quello che, per caratteristiche, dimensioni o funzioni, ecceda tale funzione e determini una trasformazione edilizia rilevante.
- La motivazione dell’ordine di demolizione deve indicare gli elementi concreti e discretivi che giustificano la qualificazione della tettoia come intervento soggetto a permesso di costruire; non è sufficiente un generico richiamo all’abusività dell’opera.
- Quando il privato deduca specifiche esigenze abitative e caratteristiche dell’opera potenzialmente idonee a escludere la necessità del titolo edilizio, l’amministrazione deve svolgere una valutazione puntuale di tali elementi nel provvedimento repressivo.
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