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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00999/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un creditore sociale contro amministratori e sindaci di una società a responsabilità limitata, oltre che contro il garante assicurativo di uno dei sindaci, per ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dalla mancata conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. La pretesa era quantificata in una somma complessiva da cui andava detratto quanto già recuperato in una procedura di concordato preventivo, residuando un importo minore. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, non provata l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito e, dall’altro, non provato il nesso causale tra la condotta degli organi sociali e il pregiudizio lamentato. Il ricorso per cassazione articolava dodici motivi: nullità della sentenza per cancellazione volontaria del difensore dall’albo senza dichiarazione; violazione delle regole sul giudicato e sulla specificità dell’appello; falsa applicazione dell’art. 2394 c.c. e dedotta prova dell’insufficienza patrimoniale per effetto del concordato; violazione dell’art. 115 c.p.c. per uso di prove non allegate; violazione degli artt. 2480 e 2467 c.c. sulla compensazione e postergazione dei finanziamenti soci; violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova; falsa applicazione degli artt. 2394 e 2395 c.c.; e varie censure su spese esecutive e nullità della consulenza tecnica d’ufficio, inclusa la pretesa invalidità del bilancio per uso degli IAS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso di alcuni intimati perché tardivo. Sul ricorso, ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, poiché la nullità derivante dalla cancellazione del difensore dall’albo poteva essere fatta valere solo dalla parte direttamente colpita dall’evento. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi a giudicato, specificità dell’appello, prova dell’insufficienza patrimoniale, uso di prove, compensazione, postergazione dei finanziamenti soci, riparto dell’onere probatorio, differenza tra azione dei creditori sociali e azione diretta ex art. 2395 c.c., spese del processo esecutivo e censure sulla consulenza tecnica, rilevando in più punti la mancata specifica confutazione di una delle rationes decidendi della sentenza d’appello, e comunque la natura di sollecitazione a una rivalutazione del fatto. La decisione d’appello è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese in favore della società assicuratrice ritualmente costituita.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    La cancellazione volontaria del difensore dall’albo integra una causa di interruzione del processo, ma la relativa nullità degli atti successivi può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall’evento.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso notificato oltre il termine è inammissibile.

  • art. 372 c.p.c.

    La prova dell’evento interruttivo può essere fornita in cassazione mediante produzione documentale, ma solo dalla parte legittimata a eccepirlo.

  • art. 324 c.p.c.

    La censura sul giudicato interno è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ricostruzione operata dalla Corte d’appello.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa formazione del giudicato interno; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello era stato ritenuto sufficientemente specifico dalla Corte territoriale; in cassazione la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.

  • art. 2394 c.c.

    L’azione del creditore sociale presuppone la prova dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito e del nesso causale tra mala gestio e danno.

  • art. 115 c.p.c.

    È inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione dell’articolo, mira a una rivalutazione del compendio istruttorio.

  • art. 2480 c.c.

    La ricorrente deduceva l’assenza di una valida delibera di aumento di capitale per compensazione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non incideva sulla prima ratio decidendi.

  • art. 2467 c.c.

    La postergazione del finanziamento soci è stata invocata per escludere la compensazione; la questione è rimasta assorbita e comunque non decisiva rispetto alla ratio sull’insufficienza patrimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova è stata respinta perché la ricorrente non ha superato la ratio della decisione fondata sulla prova dell’adeguatezza patrimoniale accertata in appello.

  • art. 2395 c.c.

    Richiamato per distinguere l’azione individuale del terzo dall’azione del creditore sociale; la Corte ha ritenuto che la doglianza non colpisse la ratio decisiva.

  • art. 95 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese del processo esecutivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la decisione impugnata.

  • art. 632 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese del processo esecutivo estinto; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla consulenza tecnica; la doglianza è stata ritenuta inammissibile poiché non confrontata con la declaratoria di genericità resa dalla Corte d’appello.

  • D.Lgs. n. 38/2005, art. 2

    Invocato per contestare la consulenza tecnica e il bilancio della società; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava la ratio processuale della sentenza d’appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’azione del creditore sociale contro amministratori e sindaci richiede la prova dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito e del nesso causale tra la dedotta mala gestio e il danno lamentato; la sola pendenza o apertura di una procedura concorsuale non basta, di per sé, a dimostrare l’insufficienza patrimoniale.
  • In sede di legittimità non è sufficiente denunciare astrattamente la violazione di legge quando la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: tale doglianza è inammissibile.
  • Quando la sentenza d’appello è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve aggredirle tutte; la mancata censura anche di una sola ragione autonoma comporta l’inammissibilità o comunque l’inidoneità del ricorso a portare alla cassazione della decisione.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la critica meramente assertiva o che ignori la ratio processuale dichiarata dal giudice di merito è inammissibile.
  • La nullità derivante da eventi interruttivi del processo è eccepibile solo dalla parte nel cui interesse la disciplina è posta, non dalla controparte estranea all’evento.
  • Le doglianze sulla consulenza tecnica d’ufficio o sulle spese processuali richiedono un puntuale confronto con le specifiche ragioni poste a base della decisione impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriSindaci e revisoriResponsabilità della PAProveImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàLitisconsorzio necessario

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