Cassazione Penale, Sentenza n. 00401/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di condanna (4 mesi di arresto) per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011. Con un unico motivo la difesa deduceva violazione di legge in relazione all'art. 2 cod. pen., sostenendo che, essendo il reato commesso anteriormente al 30/12/2022, dovesse applicarsi la disciplina più favorevole vigente al tempo del fatto e non l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta successivamente), la quale prevede a pena di inammissibilità che all'atto di appello sia allegata la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza applicando il principio tempus regit actum (art. 11 Preleggi): in materia di impugnazioni si fa riferimento alla data di pronuncia del provvedimento impugnato (la sentenza del 11/12/2023) e non alla data di commissione del reato. Le Sezioni Unite (dirimente giurisprudenza) confermano che alle impugnazioni si applica la disciplina vigente al momento della pronuncia da impugnare. Di conseguenza l'inammissibilità dell'appello per mancata allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio è correttamente dichiarata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011
Norma sostanziale relativa al reato per cui è stata pronunciata la condanna; indicata quale fatto materiale del procedimento
Invocato dalla difesa per sostenere l'applicazione della disciplina più favorevole al tempo del fatto (principio di favore), ma ritenuto inconferente rispetto alla questione processuale dell'impugnazione
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Prevede, a pena di inammissibilità, l'obbligo di allegare all'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio; applicata dalla Corte perché la sentenza impugnata è del 11/12/2023, momento cui va fatto riferimento
art. 11 Preleggi
Principio di irretroattività della legge penale e, per estensione, principio tempus regit actum per le norme processuali: la legge applicabile alle impugnazioni è quella vigente al tempo del provvedimento impugnato
Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 (Lista)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha affermato il principio tempus regit actum in materia di impugnazioni, facendo riferimento al momento della pronuncia impugnata
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De)
Pronuncia recente delle Sezioni Unite che ha ribadito e confermato il criterio di riferimento temporale alle impugnazioni (data della sentenza impugnata) e l'applicabilità del principio di irretroattività per le norme processuali
Massime di principio
- In materia di impugnazioni processuali si applica il principio tempus regit actum: la disciplina da rispettare è quella vigente alla data della pronuncia che si intende impugnare, non la disciplina vigente alla data del fatto o, in generale, diversa da quella della sentenza impugnata
- Quando una nuova norma processuale introduce oneri formali a pena di inammissibilità (es. obbligo di allegare dichiarazione/elezione di domicilio), chi intende proporre impugnazione deve verificare la normativa vigente alla data della sentenza impugnata e adeguarsi ai nuovi obblighi anche se il reato è anteriore alla modifica normativa
- Le Sezioni Unite della Cassazione sono vincolanti in ordine al criterio intertemporale delle impugnazioni; le difese non possono sottrarsi agli oneri formali invocando principi sostanziali se la questione è processuale e non regolata da disposizioni transitorie contrarie
- Per evitare l'inammissibilità degli atti di impugnazione è prudente che il difensore controlli la data di pronuncia della sentenza e alleghi tutte le formalità richieste dalla normativa processuale vigente a quella data (es. dichiarazione/elezione di domicilio), salvo specifiche disposizioni transitorie favorevoli
- Se la nuova norma processuale crea dubbi applicativi in ordine alla retroattività, è necessario fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) e, se del caso, sollevare questioni costituzionali o chiedere chiarimenti interpretativi nelle sedi opportune
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