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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23028/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, dopo aver conseguito la laurea in medicina, avevano frequentato scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1978 e il 1995 senza ricevere alcun compenso. Hanno quindi agito in giudizio contro le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva e incompleta attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di riconoscere un'adeguata retribuzione agli specializzandi. Il tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 101 Cost. per essere la corte territoriale rimasta ancorata a un orientamento non pacifico; violazione dell'art. 2935 c.c. per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione; violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU per la declaratoria di prescrizione; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese, invocando presunte oscillazioni giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la corte d'appello aveva motivato in modo chiaro e conforme a principi di diritto consolidati; il secondo motivo manifestamente inammissibile perché il diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999; il terzo motivo manifestamente inammissibile per difetto di specifica censura della sentenza impugnata; il quarto motivo manifestamente inammissibile perché la mancata compensazione delle spese non è sindacabile in cassazione e, comunque, non esistevano oscillazioni giurisprudenziali rilevanti. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del processo e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 Cost.

    La censura è stata ritenuta non fondata perché la decisione di merito risultava adeguatamente motivata e conforme a consolidati principi di diritto.

  • art. 2935 c.c.

    Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.

  • art. 3 Cost.

    La deduzione è stata dichiarata inammissibile per assoluta genericità e mancata specifica critica alla sentenza impugnata.

  • art. 14 CEDU

    La deduzione è stata dichiarata inammissibile per assoluta genericità e mancata specifica critica alla sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese è stata confermata.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La scelta di non compensare le spese è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità, oltre che comunque non giustificata da reali oscillazioni giurisprudenziali.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente infondato e abusivo giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.

  • art. 96, primo comma, c.p.c.

    Richiamato in via incidentale come possibile ulteriore base dell'abuso processuale, ma la condanna è stata pronunciata ex comma 3.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    È stata applicata la maggiorazione della liquidazione delle spese prevista dalla norma.

  • art. 65 ord. giud.

    La Corte richiama il dovere di uniformarsi ai principi di diritto consolidati della Cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché contrario a orientamento consolidato della Corte.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile per mancanza di una chiara e ragionata censura della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive dell'Unione si prescrive secondo il termine ordinario decennale quando la giurisprudenza di legittimità individua un dies a quo certo, decorrente dalla data in cui l'ordinamento interno ha riconosciuto la pretesa in termini idonei a farla valere.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non confronta in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a formulare affermazioni generiche e oscure.
  • La mancata compensazione delle spese processuali non è di regola sindacabile in cassazione, salvo violazione dei limiti normativi alla discrezionalità del giudice di merito.
  • La mera esistenza di isolate decisioni difformi di merito non integra, di per sé, una vera oscillazione giurisprudenziale idonea a giustificare il superamento di un orientamento di legittimità consolidato o a escludere la soccombenza sulle spese.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato e contrastante con orientamenti consolidati può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneAbuso del diritto

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