Cassazione Civile, Ordinanza n. 15343/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale l'atto di pignoramento presso terzi notificatole dall'agente della riscossione, sostenendo che i crediti erariali azionati fossero prescritti. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale e reputando tardivi gli atti interruttivi. In appello, la CTR aveva invece ritenuto applicabile la prescrizione decennale, valorizzando la notifica di atti interruttivi, tra cui un preavviso di fermo notificato nel 2006 e un'intimazione di pagamento notificata il 21 ottobre 2015, oltre alla sospensione di alcune pretese iscritte a ruolo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il quinto ha dedotto violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, contestando il perfezionamento della notifica del preavviso di fermo e dell'intimazione di pagamento; con il primo e il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. e dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, oltre a omessa pronuncia, sostenendo la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi e l'inefficacia delle notifiche interruttive; con il terzo e il quarto ha lamentato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo questioni di ammissibilità dell'opposizione, inesigibilità del credito e impignorabilità dei beni; ha infine contestato l'erronea applicazione degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2953 c.c. per mancata distinzione dei diversi termini di prescrizione riferibili alle singole cartelle. La Corte ha ritenuto inammissibile il quinto motivo perché diretto a sollecitare un nuovo esame del fatto e perché privo della necessaria produzione o trascrizione degli atti notificatori; ha inoltre valorizzato la notifica, non impugnata, dell'intimazione di pagamento del 21 ottobre 2015, affermando che essa, quale primo atto successivo agli atti presupposti, avrebbe dovuto essere impugnata per far valere i vizi di notifica o la prescrizione, con conseguente tardività e inammissibilità dell'impugnazione proposta solo contro il pignoramento del 9 marzo 2016. Ha quindi ritenuto assorbiti gli altri motivi e, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente, rigettando infine il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Ha affermato che il ricorso originario della contribuente contro il pignoramento era inammissibile perché tardivo: il primo atto utile da impugnare era l'intimazione di pagamento notificata il 21 ottobre 2015, che non risulta essere stata impugnata, mentre il pignoramento notificato il 9 marzo 2016 non poteva essere usato per contestare vizi ormai consolidati degli atti presupposti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché mirava a un riesame del merito sulla regolarità delle notifiche, sia per mancata produzione/transcrizione degli atti. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti, in quanto privi di rilevanza decisiva. La contribuente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per contestare il perfezionamento delle notifiche degli atti della riscossione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il fatto e non supportata dalla produzione degli atti notificatori.
richiamato in tema di onere di produzione documentale nel giudizio tributario; la Corte ha evidenziato che, a fronte di una contestazione sulla notifica, la parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o produrre gli atti rilevanti.
comma 1, lett. d; comma 1, lett. e; comma 3
il primo atto esecutivo o successivo agli atti presupposti può fungere da veicolo di impugnazione recuperatoria; l'atto successivo al quale si impugna il pignoramento non consente di far valere vizi della notifica della cartella o degli atti precedenti se il termine è decorso.
richiamato per indicare che, decorso il termine di decadenza dalla notifica dell'atto impugnabile, l'impugnazione successiva è tardiva.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi; la Corte non è entrata nel merito per assorbimento e per inammissibilità della censura principale.
richiamato per la disciplina della prescrizione delle sanzioni tributarie; il motivo è rimasto assorbito.
dedotto per omessa pronuncia; la questione è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità/tardività dell'originario ricorso.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'opposizione all'esecuzione; la Corte ha ritenuto assorbite le doglianze.
evocato come modello funzionale delle contestazioni sugli atti esecutivi, ma la Corte ha precisato che nel processo tributario la tutela avviene attraverso l'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
richiamato dalla ricorrente per la prescrizione decennale; il motivo è stato assorbito e, comunque, il ricorso originario è stato dichiarato tardivo.
richiamato dalla ricorrente per il termine di prescrizione; la censura non è stata esaminata nel merito per effetto dell'assorbimento.
utilizzato per correggere la motivazione della decisione di merito, affermando l'inammissibilità del ricorso originario della contribuente per tardività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il contribuente intende contestare la mancata o invalida notifica degli atti presupposti all'esecuzione, deve impugnare tempestivamente il primo atto successivo idoneo a portarne conoscenza; se tale atto non viene impugnato, i vizi antecedenti non possono più essere fatti valere contro l'atto esecutivo successivo.
- L'impugnazione del pignoramento non consente di recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte avverso l'intimazione di pagamento già regolarmente notificata e non impugnata, poiché quest'ultima consolida la pretesa e determina la tardività delle censure sugli atti precedenti.
- Chi deduce in cassazione vizi della notificazione deve rispettare un onere di specifica allegazione e produzione degli atti notificatori; in difetto, la censura è inammissibile se richiede un nuovo esame del fatto.
- Nel giudizio di legittimità, quando la decisione assorbente rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, queste restano assorbite anche se articolate come omessa pronuncia o violazione di norme processuali.
- Nel processo tributario, la tutela contro gli atti esecutivi ha una funzione analoga all'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma si esercita attraverso il meccanismo impugnatorio dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, con rispetto dei relativi termini decadenziali.
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