Cassazione Civile, Ordinanza n. 34937/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'ente previdenziale, di riconoscere alla richiedente i ratei della pensione di reversibilità dal mese successivo al decesso del coniuge, riconoscimento che la stessa pretendeva previa disapplicazione dell'art. 28, comma 4, del regolamento del Fondo previdenza generale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo legittima la disciplina regolamentare e non applicabile per analogia il diverso regime dell'INPS. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dei principi formatisi sul d.lgs. n. 509/1994 e degli artt. 2936 e 2946 c.c., sostenendo che, in assenza di una specifica previsione di legge, dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale e non una disciplina limitativa dei ratei. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, assumendo che le spese andassero compensate per la novità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha qualificato l'art. 28, comma 4, del regolamento del Fondo non come norma di prescrizione quinquennale dei ratei, ma come previsione di decadenza convenzionale dal diritto alla pensione, subordinando il sorgere dell'effetto favorevole alla presentazione della domanda entro cinque anni dal decesso; ha quindi ritenuto non pertinente il richiamo alla riserva di legge in materia di prescrizione e alla disciplina dell'art. 2946 c.c. Sul secondo motivo ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il criterio della soccombenza nella regolazione delle spese, e che la menzione della ripetitività delle questioni non incideva sulla motivazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità per la novità della questione trattata e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 28 regolamento Fondo previdenza generale ENPAM
la previsione che subordina la decorrenza della pensione a superstiti alla domanda presentata entro cinque anni dal decesso integra una decadenza convenzionale dal diritto, non una prescrizione quinquennale dei ratei.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
non è decisiva nel caso, perché la disciplina regolamentare scrutinata non è stata qualificata come prescrizione ma come decadenza.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'inderogabilità della disciplina della prescrizione, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie per la diversa qualificazione della clausola regolamentare.
non trova applicazione perché la disposizione regolamentare non è stata letta come disciplina della prescrizione ordinaria decennale.
richiamato come parametro generale di validità della decadenza convenzionale; la clausola è scrutinabile nei limiti in cui non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
la soccombenza giustifica la regolazione delle spese; la compensazione richiede uno specifico e positivo apprezzamento delle circostanze previste dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Una clausola regolamentare che subordina la decorrenza di una prestazione previdenziale alla presentazione della domanda entro un termine prefissato non va automaticamente qualificata come prescrizione: se l'evento condizionante è la domanda tempestiva, la struttura è quella della decadenza.
- La prescrizione estingue un diritto già sorto per inerzia del titolare; la decadenza, invece, impedisce l'esercizio del diritto quando non siano rispettate le modalità o i termini fissati per il suo esercizio.
- Quando si discute di decadenza convenzionale, il parametro di legittimità non è la riserva di legge propria della prescrizione, ma il limite generale dell'art. 2965 c.c., ossia la non eccessiva compressione della possibilità di esercizio del diritto.
- In tema di spese processuali, la soccombenza costituisce il criterio ordinario di regolazione; la compensazione richiede la specifica ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c. e non può essere desunta in modo implicito da formule generiche.
- In cassazione, la censura che presuppone una qualificazione giuridica della clausola diversa da quella accolta dal giudice di merito è infondata se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
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