Cassazione Civile, Ordinanza n. 11602/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla procedura fallimentare per far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale stipulato da due coniugi, avente ad oggetto alcuni immobili. Il Tribunale di Trento aveva accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto; la Corte d'appello di Trento aveva poi rigettato l'impugnazione dei coniugi. Questi ultimi hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di doglianza contro la sentenza d'appello, ma prima della decisione è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori delle parti e accettato dal controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso, effettuata con adesione della parte controricorrente, e dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità. Non provvede sulle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c., e precisa che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato perché l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, con norma di stretta interpretazione non estensibile alla rinuncia.
Norme richiamate
richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta per rendere inefficace nei confronti della procedura l'atto costitutivo del fondo patrimoniale
consente di non pronunciare sulle spese in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
richiamato in relazione all'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente sottoscritta dal difensore munito di procura e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c..
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria, va interpretato restrittivamente e non può essere applicato in via estensiva o analogica alla rinuncia al ricorso.
- L'atto costitutivo di fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria ove ne ricorrano i presupposti, al fine di renderlo inefficace nei confronti del creditore o della procedura che agisce.
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