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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22831/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto volta ad accertare il proprio diritto al subentro nell'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale Lazio n. 12/1999, nei confronti dell'ente gestore dell'edilizia residenziale pubblica e di Roma Capitale. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando sia l'inammissibilità dell'appello, per mancata censura di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado, sia comunque l'insussistenza dei requisiti per il subentro. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi, ma dal testo dell'ordinanza emerge che non vengono esaminati nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile. Inoltre, il difensore del ricorrente ha comunicato il decesso del ricorrente e la mancata individuazione di eredi o successori, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo; la Corte ha ritenuto che tale circostanza non determini interruzione del giudizio di cassazione, ma al più evidenzi il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo e che la morte della parte, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non consente l'ingresso degli eredi; dall'altro, ha ritenuto che la comunicazione del difensore sul decesso e sul mancato rinvenimento di eredi o successori rivelasse il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, giustificando la declaratoria di cessazione della materia del contendere e quindi l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre rilevato una autonoma ragione di inammissibilità, consistente nella mancata contestazione dell'unica ratio decidendi impugnabile, ossia l'inammissibilità dell'appello per mancata censura di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • legge Regione Lazio n. 12/1999

    costituisce la base normativa invocata per il preteso diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per morte della parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio; la morte non consente l'ingresso degli eredi nel processo di legittimità.
  • La comunicazione del decesso della parte e dell'assenza di eredi o successori può essere valutata come sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura l'unica ratio decidendi autonoma e decisiva posta a fondamento della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità, la mancata critica di una ratio decidendi autonoma del provvedimento impugnato preclude l'esame delle altre doglianze.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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