Cassazione Civile, Ordinanza n. 13134/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La parte ricorrente aveva originariamente proposto opposizione avverso 16 estratti di ruolo relativi a crediti iscritti a ruolo, sostenendo in appello la sopravvenuta prescrizione dei crediti di natura previdenziale. Il Tribunale aveva qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione e l'aveva dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, in assenza di allegazioni e prove di una minaccia attuale di esecuzione forzata. La Corte d'appello aveva poi dichiarato improcedibile l'appello per mancata comparizione dell'appellante alle udienze fissate. Nel ricorso per cassazione, la ricorrente ha chiesto in via preliminare la declaratoria di estinzione del processo per adesione alla c.d. rottamazione quater, deducendo di aver presentato istanza di definizione agevolata; nel merito ha censurato la condanna alle spese di lite, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 348 c.p.c., sostenendo che la mancata comparizione era giustificata dal fatto che le controparti avevano preso atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta rottamazione dei carichi e che, pertanto, le spese avrebbero dovuto essere compensate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta preliminare di estinzione per rottamazione quater perché non adeguatamente documentata nel fascicolo telematico e non specificamente allegata nei suoi presupposti e adempimenti. Quanto al motivo di ricorso, lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo conforme a diritto la condanna alle spese pronunciata dalla Corte d'appello: la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare il mancato esercizio di tale facoltà, sicché la decisione di porre le spese a carico della parte soccombente non è censurabile in cassazione per il solo fatto di non aver esaminato la compensazione. Non essendosi difese le parti intimate, non è stata disposta condanna alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha tuttavia dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la domanda di estinzione per rottamazione quater è inammissibile se non supportata dalla produzione dei documenti necessari e dalla specifica indicazione del loro contenuto nel fascicolo telematico
art. 1, commi 231-252, l. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, che richiede dichiarazione di adesione, rinuncia ai giudizi pendenti, indicazione delle rate e comunicazione dell'agente della riscossione
pone il principio generale della soccombenza, per cui la parte soccombente deve rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa
consente la compensazione totale o parziale delle spese solo nei casi previsti dalla norma nella formulazione applicabile ratione temporis
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rinvio dell'udienza era finalizzato alla declaratoria di estinzione del giudizio
il ricorso è inammissibile quando la censura non offre elementi idonei a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014
ha modificato l'art. 92 c.p.c. nella parte relativa alla compensazione delle spese
legge di conversione del d.l. n. 132/2014, rilevante per la disciplina temporale dell'art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- La domanda di estinzione del processo fondata sull'adesione a una definizione agevolata dei carichi è inammissibile se il ricorrente non deposita e non specifica la documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo perfezionamento della procedura e l'adempimento dei relativi passaggi.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la sentenza che pone le spese a carico della parte soccombente non è censurabile in cassazione per il solo fatto di non aver motivato il mancato uso della compensazione.
- Ai fini dell'inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorrente deve prospettare argomenti idonei a incrinare l'orientamento giurisprudenziale consolidato su cui si fonda la decisione impugnata.
- L'adesione a un regime di definizione agevolata non produce effetti processuali automatici in sede di legittimità se non è dimostrato il compimento dell'intero iter previsto dalla legge speciale.
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