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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25782/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con condanna confermata in appello, ricorre per cassazione avverso la sentenza che lo ha ritenuto responsabile di truffa per essersi presentato come broker assicurativo, avere indotto la persona offesa a versare una somma a titolo di premio e avere rilasciato una falsa polizza apparentemente emessa da una compagnia assicurativa. Deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta tempestività della querela, sostenendo che la vittima avrebbe già appreso la falsità del certificato assicurativo al momento della notifica di un verbale di contestazione per circolazione senza copertura assicurativa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sugli elementi costitutivi del reato, lamentando l'assenza di prova del pagamento del premio, l'erronea valutazione della prova dichiarativa della persona offesa ex art. 192, comma 3, c.p.p. e l'insussistenza di veri artifizi o raggiri; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che il pregiudizio sia stato erroneamente ampliato a circostanze estranee al reato; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla provvisionale immediatamente esecutiva, ritenuta eccessiva rispetto al danno provato.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che i primi due motivi sollecitino una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata abbia motivato in modo coerente sulla tempestività della querela, sulla configurabilità degli artifizi e raggiri e sull'attendibilità della persona offesa, supportata dal riscontro della falsità della polizza. Considera adeguata la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando sia l'entità del danno economico sia l'esposizione a rischi derivanti dalla circolazione del veicolo privo di valida copertura assicurativa. Esclude infine l'impugnabilità della statuizione sulla provvisionale, perché decisione discrezionale e meramente delibativa. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Rigetta anche la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile per il grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Gli artifizi e raggiri consistono nell'ingannevole rappresentazione dell'avvenuta conclusione di un contratto assicurativo al fine di ottenere l'ingiusto profitto del pagamento del premio.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla valutazione delle prove non può essere veicolata come violazione dell'art. 192 c.p.p. per superare i limiti del vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 546 c.p.p. dal ricorrente per contestare la motivazione, ma la Corte afferma che tali censure restano nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 546 c.p.p.

    La doglianza sulla motivazione non può tradursi in una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 606 c.p.p.

    Non è consentito utilizzare la violazione di norme processuali per aggirare i limiti delle censure sulla motivazione; è richiamato anche il vizio di motivazione di cui alla lett. e).

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando, oltre al danno economico, il fatto espone la vittima a conseguenze ulteriori direttamente ricollegabili alla condotta, come il rischio connesso alla circolazione di un veicolo privo di valida assicurazione.

  • art. 539 c.p.p.

    La provvisionale liquidata in sede penale non è oggetto di ricorso per cassazione perché ha natura discrezionale, meramente delibativa e provvisoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 193 C.d.S.

    Il verbale di contestazione per mancanza di copertura assicurativa non è di per sé sufficiente, nel caso concreto, a far decorrere la conoscenza certa della truffa ai fini della querela.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica; il controllo della Cassazione non si estende alla rivalutazione del compendio probatorio.
  • La denuncia di violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzata per contestare, sotto veste formale di errore di diritto, l'omessa o errata valutazione delle prove o l'attendibilità dei testimoni, trattandosi di censure riservate al vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p.
  • Nel reato di truffa gli artifizi e raggiri possono consistere anche nella simulazione dell'esistenza di un rapporto assicurativo, se tale condotta è idonea a indurre la vittima a un atto patrimoniale di disposizione in vista del pagamento del premio.
  • La tempestività della querela va apprezzata in relazione al momento in cui la persona offesa acquisisce consapevolezza certa della natura fraudolenta della condotta, non bastando la mera conoscenza di un fatto esteriore compatibile anche con spiegazioni alternative.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa non solo per l'entità del danno patrimoniale, ma anche per le ulteriori conseguenze concrete della condotta, se direttamente collegate al fatto tipico e incidenti sulla sua complessiva gravità.
  • La provvisionale disposta dal giudice penale è una statuizione discrezionale e provvisoria, non definitiva sul quantum debeatur, e non è autonomamente impugnabile in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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