Cassazione Civile, Ordinanza n. 35810/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società contribuente per il 2015, con cui l'Amministrazione contestava un minor credito IVA esposto in dichiarazione, in relazione all'omessa considerazione di una nota di variazione emessa da un terzo dopo il passaggio in giudicato dell'omologa del concordato. Alla pretesa si accompagnava la sospensione del rimborso IVA richiesto per l'anno 2014 e ceduto a una società finanziaria, poi estinta per scissione con subentro della resistente. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente e quello incidentale dell'Agenzia, ritenendo da un lato la cessionaria non legittimata a impugnare l'avviso emesso nei confronti della debitrice originaria e, dall'altro, che la pretesa erariale fosse venuta meno per effetto dell'annullamento della pretesa relativa all'avviso di accertamento intervenuto in altro giudizio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto analitico perché la Corte definisce la causa in via pregiudiziale per tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata all'Agenzia delle entrate. La sentenza d'appello risultava notificata il 16 dicembre 2019, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 17 febbraio 2020, quindi oltre il termine scaduto il 14 febbraio 2020. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Ha anche precisato che non può essere posto a carico dell'Agenzia l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché le Amministrazioni dello Stato sono esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 26, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato solo come base normativa della nota di variazione emessa dal terzo, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione
richiamato per il deposito di memoria da parte della controricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato da cui calcolare l'ulteriore importo nei casi previsti
richiamato nel riferimento al deposito della memoria
richiamato implicitamente nel contesto del ricorso per cassazione, senza specifica affermazione interpretativa
Massime di principio
- Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza impugnata alla parte soccombente e il deposito/notificazione del ricorso oltre il sessantesimo giorno determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende dalla tardività della notificazione rispetto al termine breve, la Corte può definire la controversia senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile alle Amministrazioni dello Stato che versano le somme dovute mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
- La legittimazione all'impugnazione di un atto tributario e le questioni di merito restano assorbite quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività.
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