Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35810/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società contribuente per il 2015, con cui l'Amministrazione contestava un minor credito IVA esposto in dichiarazione, in relazione all'omessa considerazione di una nota di variazione emessa da un terzo dopo il passaggio in giudicato dell'omologa del concordato. Alla pretesa si accompagnava la sospensione del rimborso IVA richiesto per l'anno 2014 e ceduto a una società finanziaria, poi estinta per scissione con subentro della resistente. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente e quello incidentale dell'Agenzia, ritenendo da un lato la cessionaria non legittimata a impugnare l'avviso emesso nei confronti della debitrice originaria e, dall'altro, che la pretesa erariale fosse venuta meno per effetto dell'annullamento della pretesa relativa all'avviso di accertamento intervenuto in altro giudizio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto analitico perché la Corte definisce la causa in via pregiudiziale per tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata all'Agenzia delle entrate. La sentenza d'appello risultava notificata il 16 dicembre 2019, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 17 febbraio 2020, quindi oltre il termine scaduto il 14 febbraio 2020. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Ha anche precisato che non può essere posto a carico dell'Agenzia l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché le Amministrazioni dello Stato sono esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza impugnata alla parte soccombente e il deposito/notificazione del ricorso oltre il sessantesimo giorno determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende dalla tardività della notificazione rispetto al termine breve, la Corte può definire la controversia senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile alle Amministrazioni dello Stato che versano le somme dovute mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
  • La legittimazione all'impugnazione di un atto tributario e le questioni di merito restano assorbite quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.