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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31705/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Il beneficiario aveva agito per ottenere dall'Amministrazione la corresponsione delle differenze economiche maturate sull'assegno vitalizio non reversibile riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 407 del 1998, nella misura rivalutata di euro 500,00 mensili anziché euro 258,23. I giudici di merito avevano accolto la domanda sul diritto alla maggiore somma, ma avevano limitato la condanna alle differenze maturate nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso, applicando la prescrizione quinquennale. Con il ricorso per cassazione il beneficiario ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 2946 e 2948 c.c., sostenendo che, poiché le somme non erano state poste in riscossione né messe a disposizione, non poteva applicarsi la prescrizione breve quinquennale; con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame dell'assenza della messa a disposizione delle somme.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio già affermato in materia di benefici per le vittime del dovere: il credito relativo alle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile ex art. 2 l. n. 407 del 1998, quando le somme non siano state poste in riscossione o messe a disposizione dell'avente diritto, è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, affinché applichi il regime di prescrizione decennale e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il contraddittorio è stato ritenuto ritualmente instaurato dopo la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 407 del 1998

    La rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile per le vittime del dovere, quando le somme non siano state poste in riscossione o messe a disposizione del beneficiario, dà luogo a un credito soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1282 c.c.

    La Corte precisa che la liquidità del credito, rilevante per la prescrizione breve, non coincide con la nozione desumibile da questa disposizione, ma con il completamento del procedimento di liquidazione della spesa.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale del diritto.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nel motivo per contestare l'applicazione della prescrizione quinquennale.

  • art. 18, terzo comma, R.D. n. 1611 del 1933

    Norma richiamata per individuare l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente alla notificazione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 9 l. n. 103 del 1979

    Norma richiamata, insieme al R.D. n. 1611 del 1933, per affermare la necessità della notifica all'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di somme dovute a titolo di rivalutazione automatica di un assegno vitalizio riconosciuto per benefici in favore delle vittime del dovere, la prescrizione applicabile è decennale quando il credito non sia stato posto in riscossione o messo a disposizione dell'avente diritto.
  • La prescrizione quinquennale presuppone la liquidità del credito intesa come completamento del procedimento di liquidazione della spesa, e non la mera esistenza di un importo astrattamente determinabile o la nozione di liquidità ricavabile dall'art. 1282 c.c.
  • Se il giudice di merito applica la prescrizione quinquennale nonostante l'assenza di messa a disposizione delle somme, incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che investono il medesimo profilo logico-giuridico restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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