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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08922/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva comunicato all'Ufficio doganale di vantare un credito per accise sul gas maturato per eccedenza di versamenti in acconto, chiedendo un riscontro contabile per valutare se riportare il credito, trasferirlo ad altra provincia o chiederne il rimborso. L'Agenzia aveva disconosciuto il credito relativo a un'annualità, sostenendo che il rimborso dovesse essere richiesto con le forme del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689 e, a pena di decadenza, entro due anni dalla dichiarazione annuale. Dopo l'iniziale declaratoria di inammissibilità del ricorso per asserita non impugnabilità dell'atto, la società ha riproposto la lite. La CTR, nel giudizio di rinvio/riassunzione, ha però dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, ritenendo che l'atto fosse meramente interlocutorio e che, comunque, mancasse una tempestiva istanza di rimborso, ormai preclusa dalla decadenza. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 504/1995, sostenendo che il termine biennale non poteva decorrere finché il credito non fosse definitivamente determinato alla chiusura del rapporto e che l'atto impugnato, negando il credito, rendeva inutile una domanda di rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che il giudice del rinvio non poteva discostarsi dall'ordinanza rescindente che aveva già riconosciuto l'interesse attuale e specifico del contribuente a impugnare il disconoscimento del credito, trattandosi di principio assimilabile al giudicato salvo i limitati casi di ius superveniens, incostituzionalità o pronuncia della CGUE. Inoltre ha ribadito che, in materia di accise sui prodotti energetici, durante il rapporto il credito da eccedenza di versamenti non è soggetto a decadenza se regolarmente riportato nelle dichiarazioni, non è ancora esigibile il rimborso e non decorre il termine biennale; tale termine inizia solo dall'ultima dichiarazione di consumo, quando il rapporto è definito e il credito è definitivamente determinato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 504/1995

    Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso del credito da accise decorre solo quando il rapporto è definito e il credito è definitivamente esigibile, cioè dall'ultima dichiarazione di consumo; durante il rapporto, se il credito viene riportato nelle successive dichiarazioni, la decadenza non matura.

  • art. 26 d.lgs. 504/1995

    È richiamato come base normativa del credito formatosi per eccedenza di versamenti in acconto rispetto al dovuto a fine anno.

  • D.M. 12 dicembre 1996, n. 689

    È indicato dall'Amministrazione come disciplina formale e procedimentale dell'istanza di rimborso del credito residuo.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    La Corte richiama il principio per cui sono impugnabili anche atti non espressamente elencati, se incidono in modo attuale sulla posizione del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario possono essere impugnati anche atti non espressamente compresi nell'elenco legale, quando contengano un disconoscimento idoneo a ledere in modo attuale e concreto la sfera giuridica del contribuente.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; non può rimettere in discussione l'interpretazione delle norme e i fatti già coperti dalla decisione rescindente, salvo i limitati casi di ius superveniens, declaratoria di illegittimità costituzionale o pronunce della Corte di giustizia UE.
  • In materia di accise sui prodotti energetici, il credito da versamenti eccedenti, se regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive, non è soggetto a decadenza durante la vigenza del rapporto; il rimborso diventa azionabile solo alla chiusura definitiva del rapporto.
  • Il termine biennale per la domanda di rimborso del credito da accise decorre dall'ultima dichiarazione di consumo, perché solo allora il credito si stabilizza in un indebito oggettivo definitivamente esigibile.
  • Non può negarsi l'interesse ad agire invocando la mancata presentazione di un'istanza di rimborso quando, secondo la disciplina applicabile, tale istanza non è ancora proponibile o il relativo termine non è ancora decorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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