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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34729/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2010, IRES, IRAP e IVA, contestando in sede di verifica una irregolare tenuta della contabilità e la deduzione/detrazione di costi ritenuti non inerenti. In primo grado la società aveva ottenuto accoglimento, ma in appello la decisione era stata riformata e le pretese erariali erano state ritenute fondate. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l'Agenzia ha resistito con controricorso. Prima dell'udienza la ricorrente ha depositato memoria e documentazione attestando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022, chiedendo dapprima la sospensione e poi l'estinzione del processo, avendo prodotto la domanda telematica e la ricevuta di pagamento e non risultando notificato alcun diniego della definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 186 e 194, della legge n. 197/2022, come modificata dal d.l. n. 34/2023, rilevando che risultavano depositati sia la domanda di definizione sia la ricevuta del versamento e che non risultava notificato alcun diniego entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, l'adesione alla definizione agevolata della controversia produce l'estinzione del processo quando risultino la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti nei termini previsti, in mancanza di un tempestivo diniego dell'Amministrazione.
  • La prova dell'avvenuto perfezionamento della definizione può essere fornita mediante deposito della domanda telematica e della ricevuta di versamento; in presenza di tali elementi e dell'assenza di diniego notificato, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
  • Quando il processo tributario si estingue per effetto della definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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