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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33925/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, docente pubblica, contestava le operazioni di trasferimento per l'a.s. 2016/2017 lamentando che personale con punteggio pari o inferiore al suo fosse stato preferito, con conseguente trasferimento della ricorrente presso sedi in regioni diverse (Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Toscana). In primo grado il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda disponendo il trasferimento della ricorrente in Basilicata; la Corte d'Appello di Milano aveva però riformato la decisione e rigettato la domanda. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto per aver la ricorrente depositato, prima della trattazione, atto di rinuncia al giudizio. L'atto di rinuncia sottoscritto dal difensore che risultava formalmente riferito ad altro soggetto (Bernardo Lina) è stato ritenuto privo di rilievo ai fini dell'estinzione, in quanto il legale risultava comunque officiato in difesa della Fazio al momento della sottoscrizione autentica. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'estinzione. Per effetto della rinuncia non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della controversia; non sono state pronunciate le spese nei confronti del Ministero, che si era limitato a costituirsi senza svolgere difese.

Massime di principio

  • La rinuncia al giudizio da parte del ricorrente determina, in linea di principio, l'estinzione del processo di impugnazione; ciò impedisce che il merito della controversia venga ulteriormente esaminato.
  • La validità dell'atto di rinuncia va valutata rispetto alla legittimazione della sottoscrizione: la rinuncia deve provenire dalla parte o da un difensore validamente incaricato; se la sottoscrizione del difensore appare riferita ad altra persona, il giudice verifica se comunque il difensore era officiato per la parte al momento dell'atto.
  • La dichiarazione di estinzione non equivale a una pronuncia sul merito e quindi non modifica lo status sostanziale delle posizioni impugnate oltre l'effetto estintivo del processo.
  • La mancata partecipazione difensiva concreta di una parte costituita (es. costituzione senza svolgimento di difese) può influire sulla decisione del giudice circa le spese processuali; il giudice può non pronunciare sulle spese nei confronti di chi si è limitato a costituirsi.
  • In situazioni analoghe, le parti che intendono preservare la decisione di merito dovrebbero evitare la rinuncia e, se è avvenuta una sottoscrizione controversa dell'atto di rinuncia da parte del difensore, valutare tempestivamente la possibilità di revocarla o chiarirne la legittimazione per impedire l'estinzione del giudizio.

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