Cassazione Civile, Sentenza n. 33976/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato il 11 febbraio 2009 al Liberati, già direttore generale. Dibattito sulla natura del recesso (disciplinare vs. responsabilità dirigenziale), sulla rilevanza della clausola contrattuale n. 8 che prevedeva un risarcimento forfettario in caso di recesso non giustificato da "grave e reiterata inosservanza" o rischio di risultato negativo, e sulla domanda risarcitoria: inizialmente basata sulla clausola 8, poi in sede di riassunzione richiesta di risarcimento consistente nelle retribuzioni che sarebbero state percepite per la durata residua dell'incarico a tempo determinato, come conseguenza dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel considerare "nuova" la domanda risarcitoria formulata in sede di riassunzione. La Cassazione ha rilevato che il tema dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa era già prospettato nel giudizio di primo grado e che le conclusioni chiedevano espressamente una somma "maggiore o minore ritenuta di giustizia". Perciò ha cassato la sentenza impugnata sul punto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché valuti la domanda risarcitoria conseguente alla ritenuta illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 394 cod. proc. civ.
Consente di presentare conclusioni diverse in sede di giudizio di rinvio quando ciò sia necessario in seguito alla sentenza della Corte di cassazione; qui giustifica la precisazione della domanda di riassunzione collegata alla decisione della Cassazione che ha qualificato il recesso come disciplinare e ha rimesso la valutazione della giusta causa.
art. 437 cod. proc. civ.
Norma richiamata nella censura di nullità per errori di motivazione/procedimento; la Corte ha valutato l'erronea qualificazione della novità della domanda come vizio procedurale.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato nella censura per omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto che la decisione sul carattere "nuovo" della domanda fosse inficiata e abbia comportato omissione o errore in procedendo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Fondamento degli specifici motivi di cassazione: n.3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; n.4 per omessa od insufficiente motivazione / error in procedendo. La Corte ha accolto il ricorso ai sensi del n.4, con assorbimento degli altri motivi.
art. 384 cod. proc. civ.
Men zionata relativamente alla possibilità che la Corte di cassazione confermi la decisione impugnata con diversa motivazione; nel caso la Cassazione aveva già dato diversa motivazione qualificando il recesso come disciplinare.
artt. 2056, 1223, 1226 cod. civ.
Norme civilistiche sul risarcimento del danno. Il ricorrente invocava questi articoli per la quantificazione del danno (compensi mancati sino alla scadenza del contratto a tempo determinato). La Corte di cassazione ha ritenuto però di risolvere prima il vizio procedurale e rimandare la valutazione sulla liquidazione del danno al giudice di rinvio.
Clausola contrattuale n. 8 (contratto individuale)
risarcimento forfettizzato per il caso in cui il recesso non fosse giustificato da "grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo"
La clausola era riferita alla responsabilità dirigenziale forfettaria; la Corte di cassazione aveva invece ritenuto che il recesso fosse disciplinare (giusta causa), sicché la clausola 8 non poteva costituire il parametro unico della domanda risarcitoria. Tuttavia il punto determinante è che la domanda risarcitoria collegata all'illegittimità del recesso era già stata prospettata in primo grado.
Massime di principio
- Se in primo grado il ricorrente ha espressamente messo in discussione la legittimità del recesso (anche citando la mancanza di giusta causa) e ha chiesto una somma "maggiore o minore ritenuta di giustizia", una successiva precisa domanda di risarcimento in sede di riassunzione non può essere considerata automaticamente "nuova" se è funzionale alla decisione della Cassazione che ha rimesso la valutazione al giudice di rinvio.
- La qualificazione del recesso (disciplinare vs responsabilità dirigenziale) è centrale per determinare il parametro di legittimità e la natura del risarcimento: una clausola contrattuale che disciplina la responsabilità dirigenziale non esclude che, se il recesso è disciplinare, il lavoratore possa chiedere un risarcimento diverso basato sulla natura effettiva del recesso.
- In sede di rinvio il giudice di merito deve rispettare il principio della continuità della domanda e può ammettere la precisazione delle conclusioni quando essa sia collegata alla pronuncia della Corte di cassazione (art. 394 c.p.c.); la mancata considerazione di questo principio può costituire motivo serio di cassazione per error in procedendo.
- La quantificazione del danno per recesso ante tempus da parte del datore in contratti a termine può avvenire seguendo i criteri civilistici generali (artt. 1223, 1226, 2056 c.c.), ma solo dopo che sia stata accertata la liceità o illegittimità del recesso e la corretta qualificazione giuridica dell'atto.
- Quando si prevede una clausola di risarcimento forfettario, occorre sempre valutare se quella clausola regoli una specifica fattispecie (es. responsabilità dirigenziale) oppure se sia applicabile anche alla fattispecie di recesso disciplinare; non è possibile applicarla automaticamente se la natura del recesso è diversa.
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