Cassazione Civile, Sentenza n. 33964/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava varie illegittimità nella procedura di selezione per incarichi esterni svolta dal MAE: omissione di esame della norma interna (ordine di servizio n.2/2000) che prevedeva motivazione delle scelte; inosservanza della prassi del Gruppo Selezione Esperti (GESEP) e della comunicazione di servizio 7/1991 relativa all'interpello del candidato selezionato; irregolarità nella tempistica e nell'annullamento del bando/ procedimento; errata attribuzione delle funzioni di segreteria e disparità di trattamento nella predisposizione di nuove relazioni; applicazione discriminatoria di un limite di età (ordine di servizio 4/2009) per impedire la ricandidatura; pressioni sul valutatore per retrocedere il ricorrente; e, in generale, violazioni dei doveri di correttezza e buona fede. Il ricorrente ha dedotto la perdita di una concreta 'chance' di ottenere l'incarico, avendo riportato la migliore posizione nella graduatoria preselettiva e avendo, per questo motivo, dismesso la propria attività professionale in vista dell'incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del ricorrente, ritenendo manifestamente insufficiente il ragionamento della Corte territoriale che aveva escluso ogni valutazione sulle illegittimità denunciate limitandosi a richiamare la discrezionalità della P.A. e la presunta insufficienza della prova della probabilità di vittoria. La Cassazione ha affermato che la posizione preminente del ricorrente nella graduatoria preselettiva non poteva essere ignorata e che la discrezionalità amministrativa non esclude il sindacato giudiziale circa il rispetto dei criteri di buona fede, correttezza e delle regole procedurali. Ne consegue che le censure relative a prassi interne, motivazione, tempistica, discriminazione e pressioni dovevano essere esaminate. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte territoriale per un nuovo esame alla luce dei principi indicati e per verificare l'esistenza del nesso causale tra eventuali illegittimità e la perdita di chance.
Norme richiamate
ordine di servizio n. 2/2000
Norma interna richiamata dal ricorrente nella quale l'amministrazione si era autolimitata richiedendo motivazione della scelta; la Corte osserva che, pur non potendo applicarsi direttamente l'art. 3 L.241/1990 alle procedure di pieno diritto privato, la violazione di regole interne motivazionali può integrare mancato rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
comunicazione di servizio 7/1991
Prassi interna che prevedeva l'interpello del candidato ritenuto migliore e di uno di riserva; la sua inosservanza poteva assumere rilievo come deviazione da prassi consolidate.
ordine di servizio 4/2009
Atto interno che fissava il limite di età a 65 anni; contestato per possibile effetto discriminatorio volto ad impedire la ricandidatura del ricorrente.
Norma che disciplina il conferimento di incarichi esterni; la Corte osserva che, pur essendo procedure di diritto privato, le scelte dell'amministrazione sono sindacabili sotto il profilo del rispetto delle regole procedurali e dei principi di buona fede e correttezza.
Richiamata insieme all'art.12 per confermare che, anche nei conferimenti di incarichi, sussiste controllo di legittimità circa il rispetto di criteri e prassi.
Norma sulle prove documentali richiamata nel tema della prova del nesso causale e della rilevanza probatoria della graduatoria preselettiva; la Corte censura l'esclusione aprioristica del valore indiziario del posizionamento del ricorrente.
Principio della libera valutazione della prova e del giudizio indiziario che impone un ragionamento completo sul valore probatorio della graduatoria preselettiva; la Corte richiama la necessità di un ragionamento indiziario non incongruo.
Norma sulla 'doppia conforme' richiamata per escludere che nel caso vi fosse identità di fatti decisionali tra primo e secondo grado; la Corte precisa che non si applica al caso in esame.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione (nullità per violazione di legge), citata in collegamento con la censura della valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto fondati i motivi pertinenti.
Massime di principio
- La posizione preminente in una graduatoria preselettiva può costituire un elemento indiziario rilevante ai fini della perdita di chance e non può essere ignorata dal giudice appellante senza motivazione congrua.
- La discrezionalità amministrativa non esclude il controllo giudiziale: le scelte dell'amministrazione relativamente a incarichi (anche regolati in forma privatistica) sono sindacabili rispetto al rispetto di regole procedurali, prassi consolidate e ai principi di buona fede e correttezza.
- Le violazioni di norme o prassi interne (ordine di servizio, comunicazioni di servizio, procedure di interpello) possono integrare profili lesivi che giustificano un esame sulla sussistenza del nesso causale con la perdita di chance, purché il ricorrente ne offra elementi indiziari e la prova del nesso causale.
- Il ricorrente ha l'onere di provare il nesso causale tra la violazione e il danno da perdita di chance, ma il giudice non può escludere aprioristicamente il valore probatorio di elementi quali il posizionamento in graduatoria preselettiva.
- Le accuse di discriminazione devono essere esaminate concretamente: limiti di età o altri criteri applicati dall'amministrazione possono essere scrutinati se assumono efficacia esclusiva o vessatoria nei confronti di singoli candidati.
- In presenza di contestazioni multiple (prassi, tempistica, motivazione, pressioni su valutatori), il giudice deve esaminare congiuntamente i profili per valutare l'effettiva incidenza sulla decisione finale e sulla probabilità di successo del candidato.
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