Cassazione Civile, Sentenza n. 33975/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2002 sostenendo che la ripartizione adottata (70% al segretario generale e 30% al vicesegretario) non teneva conto del fatto che il vicesegretario era in prova fino a giugno 2002 e quindi Palopoli avrebbe dovuto ricevere una quota maggiore. Ha inoltre chiesto che i fondi destinati alla retribuzione di posizione e risultato per gli anni 2002 e 2003 fossero integrati con le risorse non ripartite dei fondi degli anni 2000 e 2001 (residui passivi), con conseguente pagamento pro quota delle differenze spettanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (riqualificato come questione sulla natura della posizione giuridica fatta valere), ritenendo che la domanda del lavoratore mirasse a tutelare un diritto soggettivo alla corretta percezione della retribuzione di risultato secondo la contrattazione collettiva. Di conseguenza il giudice ordinario è competente a sindacare e, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi che ledono tale diritto, anche valutandone i vizi (comprese figure sintomatiche di eccesso di potere). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Usato come fondamento per le censure di cassazione: il motivo principale è stato riqualificato dal punto di vista processuale (specificità della posizione giuridica) e ritenuto fondato in quanto rilevante per la giurisdizione e per l'ambito di sindacato del giudice ordinario
Richiamato in relazione alla deposizione di memoria da parte del ricorrente; norma sulle memorie depositate in Cassazione
C.C.N.L. 23 dicembre 1999
Riferimento alle somme appostate nei bilanci quali residui passivi e alla possibilità di utilizzazione di quelle somme per la determinazione dei fondi retributivi; la Corte ha valutato la rilevanza della determinazione dei fondi ai fini del diritto soggettivo del lavoratore
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Cass. Sez. U., 11/11/2022, n. 33365; Cass. Sez. U., 28/06/2019, n. 17568; Cass. n. 27285/2017; Cass. Sez. L, 06/03/2009, n. 5588 (cit.)
La Corte richiama e distingue precedenti: accoglie il principio secondo cui il giudice ordinario può conoscere delle domande di pagamento di differenze retributive anche quando l'ente pubblico abbia adottato atti organizzativi; distingue il caso dalla decisione n. 27285/2017 che riguardava riduzioni autoritative di dotazioni da parte di Giunta regionale
Massime di principio
- Quando il dipendente chiede il pagamento di differenze retributive (es. retribuzione di risultato) in base alla contrattazione collettiva, la sua posizione va qualificata come diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione.
- Il giudice ordinario è competente a conoscere della domanda e può sindacare e, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi adottati dal datore di lavoro pubblico che ledano quel diritto, valutandone tutti i vizi (anche figure di eccesso di potere).
- È importante distinguere i casi: se la riduzione è frutto di atti autoritativi di ampia macro-organizzazione che incidono su potestà pubbliche specifiche (es. decisioni regionali di natura autoritativa), può operare una diversa valutazione giurisdizionale; va dunque valutata la natura concreta dell'atto impugnato.
- In cause simili conviene documentare con precisione la spettanza contrattuale (criteri di ripartizione, periodi di effettivo svolgimento delle funzioni, residui di bilancio) e chiedere espressamente, se necessario, la disapplicazione dell'atto amministrativo in quanto lesivo del diritto retributivo.
- La ricostruzione processuale e la specificità della posizione giuridica allegata sono decisive: il giudice valuterà se la pretesa è riconducibile a un diritto soggettivo (competenza del giudice ordinario) o a un interesse legittimo sindacabile nel giudizio amministrativo.
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