Cassazione Civile, Sentenza n. 33958/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il licenziamento disciplinare per aver ricoperto senza interruzione la carica di amministratore unico della T.D. Medical S.r.l. dal 2006 al 15.1.2016 e per aver reso, all'atto dell'assunzione presso la ASP, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non veritiera attestando di non trovarsi in situazioni di incompatibilità. In Cassazione la ricorrente deduce sei motivi voluminosi: nullità del procedimento disciplinare per presunte incompatibilità di membri dell'UPD e violazioni del regolamento interno (delibere n. 431/2015 e 150/2014); errata esclusione di nuovi motivi nell'opposizione al licenziamento (fase sommaria/prosecuzione); violazione del principio del ne bis in idem e del termine perentorio per la contestazione disciplinare (art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001) sostenendo che atti interlocutori o revoche abbiano fatto maturare termini diversi; mancato esame e ammissione di mezzi istruttori e rilievo di documenti e scritture societarie contestati dalla ricorrente; contestazione dell'onere di rendere effettive le dimissioni da amministratore e della valutazione probatoria circa la continuazione delle firme come amministratore fino al 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi proposti: i rilievi sulla composizione e incompatibilità dei membri dell'UPD sono basati su atti non normativi o su valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede; la possibilità di proporre nuovi motivi nella fase di opposizione non pregiudicava l'esito perché la sospensione del procedimento disciplinare in attesa del penale era discrezionale dell'amministrazione; il giudice del merito ha correttamente individuato quale atto di contestazione disciplinare il provvedimento del 24.2.2016 e non ha violato il principio ne bis in idem; le valutazioni probatorie sulla persistenza della qualità di amministratore (atti e firme fino al 2016) esonerano la ricorrente dall'aver efficacemente dimostrato le dimissioni anteriori all'assunzione e motivano la fondatezza della contestazione per incompatibilità e falsa dichiarazione. Sono state confermate le spese a carico della ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi oltre oneri di legge, e rigettato il ricorso con condanna alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 53
art. 53, d.lgs. n. 165/2001
Norma che disciplina le cause di incompatibilità per il pubblico impiego; la Corte ha ritenuto provata la situazione di incompatibilità perché la ricorrente aveva continuato a esercitare funzioni di amministratore sociale e ciò legittima il licenziamento disciplinare.
d.lgs. n. 165/2001, art. 55 (ante riforma 2017) e art. 55-bis, comma 4
art. 55, comma 4 (ante riforma 2017); art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La Corte ha interpretato il dies a quo per la tempestiva contestazione nel senso che la contestazione formale è avvenuta il 24.2.2016; atti interlocutori anteriori non sono stati considerati equivalenti alla contestazione formale per l'avvio del termine perentorio.
Legge n. 92/2012, art. 1, comma 53
art. 1, comma 53, l. n. 92/2012
Richiamata in relazione alla prosecuzione del procedimento Fornero: la Corte ha osservato che la fase di opposizione è continuazione della fase sommaria, consentendo in linea teorica nuovi motivi, ma la discrezionalità amministrativa e le circostanze concrete rendevano infondati i rilievi della ricorrente.
Delibera 431/2015 (Regolamento funzionamento UPD)
Il ricorso lamentava violazioni del regolamento, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché si fondava su atti non normativi o su valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione.
Delibera 150/2014
Richiamata in relazione al funzionamento dell'UPD; la Corte ha ritenuto insussistenti le censure sulla nullità del procedimento basate su tale delibera.
Codice di procedura civile, artt. 113 e 437
Riferimenti procedurali utilizzati dalla ricorrente per denunciare vizi istruttori e valutativi; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito non siano sindacabili in sede di legittimità salvo violazioni di diritto manifeste.
Codice di procedura civile, artt. 414 e 416
Richiamati dalla ricorrente in tema di ammissione di motivi nuovi; la Corte ha confermato che, pur essendo in linea di principio ammissibili, i nuovi motivi devono avere fondamento e qui non risultavano idonei a mutare l'esito.
Codice civile, art. 1335
Richiamato in relazione alla simulazione o falsità delle dimissioni societarie; la Corte ha ritenuto che la prova della continuità di esercizio della carica (firme e atti) smentisce la prova delle dimissioni.
Codice di procedura civile, art. 214
Richiesto in tema di valore probatorio delle scritture; la Corte ha considerato corretta la valutazione delle scritture societarie anche se non tutte recavano sottoscrizione, perché risultava probata la persistenza dell'ufficio di amministratore.
Codice civile, art. 2702
Norma sul disconoscimento di scritture private; la Corte ha ritenuto che, per alcune scritture contestate, il mancato disconoscimento formale non fosse determinante rispetto alla prova della persistenza della carica.
Codice civile, artt. 2485-2487
Richiamati in relazione alla disciplina delle dimissioni e alla responsabilità dei soci; la Corte ha ritenuto irrilevante l'inerzia eventuale dei soci rispetto all'effettiva prosecuzione di atti come amministratore da parte della ricorrente.
D.P.R. n. 3/1957, artt. 60 e 63
artt. 60 e 63 d.P.R. n. 3/1957
Richiamati nella doglianza circa l'ammissibilità e valutazione di mezzi istruttori; la Corte ha ritenuto l'esercizio di discrezionalità sul punto insindacabile in sede di legittimità.
Legge n. 412/1991, art. 4, comma 7
art. 4, comma 7, l. n. 412/1991
Citata nella prospettazione di vizi procedurali connessi alla valutazione istruttoria; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da incidere sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (accertamento sulla persistente qualità di amministratore e sulla produzione di atti) sono in generale insindacabili in sede di legittimità salvo violazioni di diritto manifeste.
- La contestazione disciplinare formale (dies a quo per i termini perentori) si considera effettuata con l'atto formale di contestazione; atti preliminari o interlocutori non sempre possono essere equiparati alla contestazione ai fini del decorso dei termini.
- Il principio del ne bis in idem disciplinare non viene automaticamente violato dalla presenza di atti interlocutori o di successiva revoca se la contestazione formale è individuabile e non duplicativa rispetto agli addebiti già definiti.
- La sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito penale è discrezionale per l'amministrazione e non obbligatoria; la mancata sospensione non è di per sé motivo decisivo di illegittimità del licenziamento.
- La prova delle dimissioni da cariche societarie richiede elementi concreti: la persistenza di firme e compiuto esercizio di funzioni come amministratore costituisce elemento forte per ritenere non efficaci le dimissioni dichiarate.
- La scelta di ammettere o non ammettere mezzi istruttori e la valutazione della loro rilevanza è rimessa al giudice di merito e raramente sindacabile in Cassazione se motivata.
- Scritture societarie anche prive di sottoscrizione possono assumere rilievo probatorio se inserite in un contesto probatorio che dimostra l'effettiva condotta contestata; il disconoscimento formale non è sempre indispensabile.
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