Cassazione Penale, Sentenza n. 20161/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP: 1) censura sulla gravità indiziaria relativa al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo A), per presunta discrepanza tra il ruolo attribuito e le emergenze probatorie (intercettazioni); 2) censura sulla configurazione del reato di porto e detenzione di armi (artt. 2 e 7 legge 2/10/1967, n. 895, capo C), ritenuto dalla difesa basato su una singola intercettazione non univoca; 3) deduzione di automaticità nella conferma della misura cautelare e mancata considerazione degli elementi che potrebbero escludere la pericolosità sociale dell'indagato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il Tribunale del riesame aveva fondatamente tratto dalla molteplicità e convergenza delle intercettazioni (elencate in motivazione) elementi gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere la gravità indiziaria tanto per il reato associativo (capo A) quanto per i reati inerenti alle armi (capo C), integrati dal ritrovamento di due pistole nell'abitazione di D'Onofrio. La Corte ha altresì sottolineato la limitazione del sindacato in sede di legittimità sull'interpretazione delle intercettazioni (questione di fatto riservata al giudice di merito) e il divieto di travisamento del fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la presunzione di pericolosità sociale ex art. 275, comma 3, c.p.p. opera per gli affiliati a associazione mafiosa salvo prova concreta di recisione dei legami, che nel caso non è stata fornita; diverso è l'onere probatorio per le fattispecie aggravate ex art. 416-bis.1 c.p. Conclusione: conferma della custodia cautelare, rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma
Il giudice ha ritenuto che gli elementi indiziari, soprattutto le intercettazioni, dimostrino il modello associativo e il ruolo stabile e funzionale del ricorrente nel sodalizio 'ndranghetistico (partecipazione dinamica e funzionalistica, non mero status).
artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
I reati relativi al porto e alla detenzione di armi sono stati ritenuti commessi in relazione alla sfera di operatività del sodalizio; la loro contestazione è supportata da intercettazioni convergenti e dal ritrovamento materiale delle armi.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare l'esistenza delle esigenze cautelari (necessità di custodia), sulla base dell'elevato disvalore delle condotte e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La norma stabilisce la presunzione di pericolosità sociale per l'indagato affiliato ad associazione di tipo mafioso; tale presunzione può essere superata solo con elementi processuali concreti e specifici che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio, non emersi nel caso.
Per le ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 c.p. l'onere probatorio per superare la presunzione di pericolosità è diverso rispetto a quello dell'associato stabile, poiché i rapporti funzionali possono essere occasionali o sporadici.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata per precisare i limiti del sindacato in sede di cassazione: è ammesso dedurre il vizio di travisamento della prova ma non è consentita la riformulazione dei fatti (divieto per la Corte di legittimità di reinterpretare il compendio probatorio adottato dai giudici di merito).
Massime di principio
- Le intercettazioni, anche se provenienti da captazioni ambientali, possono costituire prova diretta se risultano gravi, precise e concordanti; esse non richiedono sempre riscontri esterni quando la loro valutazione è logica e coerente.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e il sindacato di legittimità è limitato: la Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Per i reati associativi di tipo mafioso opera una presunzione di pericolosità sociale (art. 275 c.p.p.) che giustifica la custodia cautelare salvo prova concreta e specifica della cessazione dei legami con il sodalizio.
- Per reati connessi all'associazione (es. porto/detenzione armi) la convergenza di intercettazioni e riscontri materiali (ritrovamento delle armi) rafforza la gravità indiziaria e la legittimità della misura cautelare.
- In sede di cassazione non è consentito richiedere una diversa lettura complessiva dei fatti già apprezzati dai giudici di merito; la strategia difensiva deve invece mirare a dimostrare incongruenze manifeste o l'irrimediabile illogicità delle valutazioni del merito.
- Per superare la misura cautelare è cruciale fornire elementi concreti e specifici (es. documentazione probante di interruzione dei rapporti, prove oggettive di disaffiliazione) e non sole argomentazioni generiche sulla presunta apoditticità della motivazione.
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