Cassazione Penale, Ordinanza n. 13696/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata effettuata alcuna valutazione di merito sui motivi relativi all'art. 129 c.p.p., al trattamento sanzionatorio o alle attenuanti generiche, perché l'impugnazione è stata ritenuta non consentita nei termini dedotti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena in relazione a un episodio qualificato come condanna per resistenza a pubblico ufficiale e violazione dell'art. 116, comma 5, del Codice della strada. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, in tema di patteggiamento, il ricorso avverso la sentenza applicativa della pena è inammissibile quando si contesti il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste.
Norme richiamate
La sentenza impugnata risultava riferita anche a questo reato, ma l'ordinanza di legittimità non entra nel merito della sua configurabilità; lo menziona solo come oggetto della condanna impugnata.
art. 116, comma 5, Codice della strada
Norma richiamata quale ulteriore titolo di condanna nella sentenza impugnata; non oggetto di scrutinio nel merito da parte della Cassazione.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto verificare l'eventuale insussistenza di cause di proscioglimento; la Corte afferma che, nel rito del patteggiamento, la censura sulla mancata verifica ex art. 129 non è deducibile nei limiti prospettati.
Viene interpretato nel senso di limitare l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, escludendo il ricorso per vizi di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p.
Non è espressamente citato nel testo fornito, ma la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano è coerente con il meccanismo decisorio richiamato dall'ordinanza.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi di violazione di legge consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è invece deducibile un vizio di motivazione con cui si contesti la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Quando la sentenza impugnata è applicativa della pena su richiesta delle parti, le doglianze sul trattamento sanzionatorio o sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non superano il limite di impugnabilità se non veicolate nei confini della violazione di legge consentita.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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