Cassazione Civile, Ordinanza n. 31088/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA attivata dalla proprietaria di un immobile sito nel Comune di Montepulciano, ha aumentato la rendita proposta da euro 6.448,00 a euro 8.730,00. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR Toscana ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo congrua e adeguatamente motivata la stima tecnica dell'Ufficio. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, assumendo che prima dell'adozione dell'atto dovesse essere instaurato il contraddittorio endoprocedimentale, essendo l'atto idoneo a incidere sulla sfera giuridica del contribuente; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse privo di motivazione effettiva, perché non indicava i presupposti logico-giuridici della rettifica, né i valori di mercato e gli immobili similari richiamati nell'allegato, e che per gli immobili speciali in categoria D fosse necessaria una descrizione più analitica dello stato di fatto e delle variazioni giustificative della nuova rendita.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha escluso, in presenza di procedura DOCFA, l'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, valorizzando la natura partecipativa della procedura, nella quale è lo stesso contribuente a indicare gli elementi fattuali rilevanti. Ha poi escluso il vizio di motivazione dell'avviso, osservando che quando l'Ufficio si limita a discostarsi dalla proposta DOCFA senza contestare le caratteristiche intrinseche dell'immobile, è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, essendo legittima una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la ricorrente condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
"il contribuente doveva essere messo in condizione di poter efficacemente contraddire in via preventiva"
non è necessario il contraddittorio endoprocedimentale quando la rettifica catastale avviene nell'ambito della procedura DOCFA, che è già fortemente partecipativa.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di motivazione dell'avviso catastale è soddisfatto, nella procedura DOCFA, con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti le caratteristiche intrinseche dell'immobile e si limiti a una diversa valutazione tecnica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2, d.l. n. 16 del 1993, conv. con modif. dalla L. n. 75 del 1993
richiamato quale base normativa della procedura DOCFA per l'attribuzione della classe catastale.
richiamato quale disciplina della procedura DOCFA.
artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
la Corte esclude che dalla Carta derivi, per la fattispecie esaminata, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, riservato ai tributi armonizzati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la soccombenza comporta, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di classamento catastale avviato con procedura DOCFA non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo con il contribuente, poiché la procedura ha già natura partecipativa e si fonda sulle indicazioni fattuali fornite dallo stesso interessato.
- Quando l'Ufficio, in esito a DOCFA, si limita a disattendere la proposta del contribuente senza contestare le caratteristiche intrinseche dell'immobile, la motivazione dell'avviso è sufficiente se contiene i dati oggettivi rilevanti e la classe attribuita, senza necessità di una dettagliata confutazione ulteriore.
- La diversa stima tecnica del valore economico del bene può legittimare una rendita catastale superiore a quella proposta dal contribuente, purché non siano introdotti elementi fattuali nuovi o incompatibili con quelli dichiarati in DOCFA.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non può essere desunto in via generale dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le controversie relative a tributi non armonizzati, salvo specifica previsione normativa.
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