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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10252/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel procedimento di verifica del passivo di una società fallita, una banca era stata ammessa per crediti derivanti da tre finanziamenti, con collocazione in parte privilegiata ipotecaria e in parte chirografaria per interessi. Un soggetto, assumendo di agire quale impugnante dell’ammissione, contestava la legittimazione della banca a insinuarsi al passivo, sostenendo che essa non fosse un semplice finanziatore ma un socio occulto della fallita o comunque un soggetto che aveva assunto una posizione sostanzialmente societaria, con conseguente riqualificazione delle somme erogate come conferimenti di capitale e non come crediti esigibili. Il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione dell’art. 2247 c.c. e vizi motivazionali ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse valorizzato circostanze fattuali e documentali indicate come sintomatiche della qualità di socio occulto: imposizione della governance e di modifiche statutarie, presenza di un consigliere di fiducia della banca nel consiglio di amministrazione, esercizio di penetrante controllo sull’attività d’impresa e sul processo di ristrutturazione e vendita, nonché il ruolo della banca come titolare di pegno sulle quote con diritto di voto. La Cassazione rilevava che il motivo mirava in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito sulla prova della società di fatto e sulla qualificazione dei rapporti tra banca e società fallita, senza rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura cumulasse in modo non chiaro profili eterogenei ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con sovrapposizione di doglianze non separabili, e che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge e omesso esame, mirasse sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, nell’impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l.f., l’onere della prova grava sull’impugnante e che il Tribunale si era attenuto ai criteri consolidati per accertare l’esistenza di una società di fatto, richiedendo esercizio in comune dell’attività economica, fondo comune e partecipazione a profitti e perdite. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e sono state applicate anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato come norma definitoria del contratto di società; la Corte ribadisce che la prova di una società, anche di fatto, richiede l’accertamento dei suoi elementi strutturali e non può essere desunta da meri indici di controllo o gestione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La censura non può cumulare in modo confuso violazione di legge e vizio motivazionale; i motivi devono essere chiari, autonomi e specificamente scrutinabili.

  • art. 98 l.f.

    Nell’impugnazione dello stato passivo, opera pienamente il principio dell’onere della prova a carico dell’impugnante, non del creditore già ammesso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La Corte richiama la definizione accelerata e la proposta di inammissibilità del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per le memorie delle parti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicata la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo equa una sanzione pari ai compensi liquidati.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicata ulteriore condanna a favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito mediante la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Quando un motivo di ricorso cumula in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione, senza consentire la chiara separazione delle doglianze, può risultare inammissibile per difetto di specificità.
  • Nell’impugnazione dello stato passivo, il creditore già ammesso non deve provare nuovamente il proprio credito; spetta invece all’impugnante dimostrare la fondatezza della contestazione.
  • La prova dell’esistenza di una società di fatto richiede la dimostrazione congiunta dell’esercizio comune dell’attività economica, dell’esistenza di un fondo comune e della partecipazione ai profitti e alle perdite, espressione di un agire nell’interesse comune dei soci.
  • Indici di controllo gestionale, partecipazione alle decisioni o garanzie finanziarie, da soli, non bastano a trasformare un finanziatore in socio occulto o a convertire il mutuo in conferimento, se non è provato l’assetto societario nei suoi elementi costitutivi.
  • In cassazione il ricorso deve rispettare i canoni di specificità e autosufficienza, indicando con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda e la loro localizzazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della prova

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