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Sentenza

Sentenza del 20/03/2024 n. 7511 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato in cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di liquidazione del 20 novembre 2019. L’Agenzia chiedeva, per il decreto di esproprio n. 623 del 25 ottobre 2019 relativo a terreni destinati ad alloggi di edilizia abitativa agevolata nella Provincia autonoma di B, l’imposta di registro proporzionale del 9% anziché quella fissa già versata: su un valore di 570.764 euro, la maggiore imposta richiesta era di 51.368,76 euro. Richiedeva inoltre 50 euro di imposta ipotecaria anziché l’esenzione. Il Comune ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme tributarie e provinciali applicabili e del principio di uguaglianza, sostenendo che anche alle aree provinciali per edilizia agevolata dovesse estendersi il regime fiscale previsto per l’edilizia economica e popolare. In corso di giudizio è intervenuta la norma di interpretazione autentica della legge di bilancio 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha accolto direttamente il ricorso originario del Comune contro l’avviso. Ha stabilito che il regime agevolato si applica anche al decreto di esproprio in questione: imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. Ha inoltre respinto la tesi dell’Agenzia secondo cui non sarebbe stata provata la destinazione delle aree: dagli atti risultava che la destinazione all’edilizia abitativa agevolata era pacifica e non contestata. Spese compensate in ragione dello ius superveniens.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

    In sostanza il comma 730, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022, con disposizione qualificata espressamente come interpretativa, stabilisce l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di B.

    La norma chiarisce in via autentica che il regime fiscale di favore riguarda anche i trasferimenti di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata secondo le leggi della Provincia autonoma di B; poiché è interpretativa, si applica retroattivamente ai rapporti ancora pendenti.

  • Art. 32, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Si applica, quindi, anche al decreto di esproprio n. 623 del 25.10.2019 del Comune di Laion e, quindi, all'atto di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata la tassazione con l'imposta di registro in misura fissa e con l'esenzione dell'imposta ipotecaria e catastale come prevista dal comma 2 dell' art. 2 del D.P.R. n. 601/1973

    Per effetto dell’interpretazione autentica, la disciplina agevolativa dell’art. 32, comma 2, si estende agli atti di trasferimento, compresi quelli derivanti da esproprio, di aree provinciali destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata.

  • Art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La succitata norma in quanto di interpretazione autentica ("disposizione di interpretazione autentica in materia di imposta di registro", come risulta dai lavori preparatori), si applica anche retroattivamente e quindi pure ai rapporti ancora sub judice, come il presente, che ha ad oggetto un atto di trasferimento rientrante nella disciplina richiamata.

    La Corte richiama la qualificazione della disposizione come interpretazione autentica ai sensi dello Statuto del contribuente e ne trae l’applicazione retroattiva al giudizio ancora pendente.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    È la disposizione processuale indicata dal Comune per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali; la Corte ha accolto il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta è espressamente qualificata come interpretazione autentica, essa può chiarire retroattivamente il significato della disciplina originaria e applicarsi ai rapporti ancora sub judice, salvo i limiti propri dell’ordinamento.
  • Se la legge estende espressamente alle aree provinciali per edilizia agevolata il regime fiscale previsto per l’edilizia economica e popolare, gli atti di trasferimento, inclusi quelli conseguenti a esproprio, beneficiano dell’imposta di registro fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
  • La destinazione urbanistica o abitativa dell’area non va trattata come controversa se dagli atti risulta pacifica e non contestata; non è quindi sufficiente invocare la doppia conforme per negare l’applicazione della disciplina pertinente.
  • Quando lo ius superveniens risolve la questione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario.

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