Cassazione Penale, Sentenza n. 49339/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286). Alì Ahmed contestava la sussistenza dell'elemento oggettivo (mancata prova che i trasportati fossero irregolari, difetto di interprete nella redazione dei moduli plurilingue, possibile esistenza di documenti validi come fotocopia del passaporto) e dell'elemento soggettivo (assenza di consapevolezza della irregolarità, incontro casuale), nonché la discrepanza sul trattamento sanzionatorio e la mancata concessione del minimo edittale. Eissa contestava invece il suo coinvolgimento, ritenendo di aver avuto un ruolo meramente passivo (passeggero), chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di minima importanza ex art. 114 c.p. e/o l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Alì Ahmed e ha ritenuto infondato quello di Eissa, confermando la sentenza di merito (Corte d'appello di Trieste) nella parte accertativa e sanzionatoria. Quanto ad Alì Ahmed, la Cassazione ha ritenuto che i motivi fossero meri tentativi di riconsiderazione del materiale probatorio (valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità) e non abbiano dimostrato una manifesta illogicità della motivazione dell'appello; è stata quindi dichiarata l'inammissibilità. Quanto a Eissa, la Corte ha ritenuto che la sua presenza e i suoi comportamenti costituissero un contributo apprezzabile all'esecuzione del reato (concorso morale e materiale), escludendo l'attenuante di minima importanza e l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità, per il numero dei soggetti favoriti e per il grado di partecipazione soggettiva; il ricorso è stato quindi rigettato. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; ad Alì Ahmed è stata imposta anche una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto provato il favoreggiamento dell'ingresso/trasporto di cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno sulla base del complesso probatorio valutato in sede di merito.
Richiamata dalla difesa per ottenere l'attenuante del contributo di minima importanza: la Corte ha confermato che il contributo di Eissa non era così trascurabile da giustificare l'attenuante, perché la sua presenza rafforzava il proposito criminoso e agevolava l'esecuzione.
Invocata per la causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti (numero dei soggetti favoriti e intensità della partecipazione), anche con motivazione implicita sufficiente.
Richiamato in relazione al conteggio della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dei criteri di cui all'art.133 e la sufficienza di una motivazione sintetica sul trattamento sanzionatorio.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la statuizione sulle spese processuali e sui versamenti alla Cassa delle ammende: la Corte ha disposto la condanna alle spese e, in via equitativa, un versamento per Alì Ahmed.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente proporre una rivalutazione del materiale probatorio: per essere accolto il ricorso deve emergere un vizio di motivazione manifesto o una illogicità grave, non semplici giudizi di merito.
- La mancanza di interprete o vizi formali nella compilazione di documenti plurilingue possono essere elementi da considerare, ma la loro incidenza è valutata in sede di merito; la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione dei fatti se questa è coerente e motivata.
- La presenza di un soggetto come passeggero può integrare il concorso nel reato se il suo comportamento, anche apparentemente di supporto, rafforza il proposito criminoso o agevola materialmente l'esecuzione (giurisprudenza consolidata sul concorso di persone nel reato).
- L'attenuante della 'partecipazione di minima importanza' ex art.114 c.p. richiede che il contributo sia causalmente ed efficacemente trascurabile rispetto all'evento; la mera presenza o un ruolo di supporto non sempre la giustificano.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) può essere esclusa anche per ragioni implicitamente motivate (numero di soggetti coinvolti, organizzazione dell'azione, intensità del dolo): il giudice di merito ha margine di valutazione su tali elementi.
- Sulle questioni di pena il giudice del merito ha ampia discrezionalità; la Corte di Cassazione verifica la correttezza formale e la logicità della motivazione ma non ricalcola la pena salvo vizio motivazionale manifesto.
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