Cassazione Civile, Ordinanza n. 30271/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una lavoratrice socialmente utile, in particolare il calcolo dell'assegno integrativo previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dall'art. 44 della l.r. Sicilia n. 23/2002. La lavoratrice aveva ottenuto dal Tribunale una condanna dell'Università al pagamento di differenze retributive pari a euro 3.819,03, perché l'ente aveva determinato l'importo integrativo senza includere nella base di calcolo la tredicesima mensilità e l'indennità di ateneo. La Corte d'appello, su impugnazione dell'Università, ha riformato la decisione di primo grado. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, mentre l'Università ha resistito con controricorso. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, successivamente accettato dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché redatta nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c. nel testo vigente dopo la riforma del d.lgs. n. 149 del 2022. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Poiché la rinuncia era stata accettata dalla parte personalmente, anche con adesione alla compensazione delle spese, la Corte ha escluso ogni statuizione sulle spese di cassazione. Ha inoltre precisato che, essendo il provvedimento di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 468/1997
Norma richiamata come base del diritto all'assegno integrativo per i lavoratori socialmente utili, nella lite sul criterio di calcolo dell'importo dovuto.
art. 44 l.r. Sicilia n. 23/2002
Norma richiamata come fondamento regionale dell'assegno integrativo oggetto della domanda di differenze retributive.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché redatta nelle forme prescritte dalla norma, nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione; inoltre, con accettazione della parte e adesione alla compensazione, non provvede sulle spese di legittimità.
Richiamato per affermare che, quando la rinuncia è accettata dalla parte e vi è intesa sulla compensazione, non occorre provvedere sul regolamento delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché il provvedimento è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità; la norma è considerata di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se presentata nelle forme di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia è accettata dalla controparte e vi è accordo sulla compensazione delle spese, la Corte non deve adottare una statuizione autonoma sulle spese del giudizio di cassazione.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per i casi di rigetto o inammissibilità non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, trattandosi di disciplina eccezionale e di stretta interpretazione.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso, impedendo una decisione sul merito o sulla ammissibilità del ricorso stesso.
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