Cassazione Civile, Ordinanza n. 35248/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Nel giudizio di merito un soggetto ha agito per ottenere, ai sensi dell'art. 948 c.c., il rilascio di un immobile che assumeva occupato senza titolo. La convenuta è rimasta contumace in primo grado, dove la domanda è stata accolta. In appello ha dedotto anzitutto la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, sostenendo che fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in un luogo diverso dalla sua residenza anagrafica; nel merito ha poi chiesto dichiararsi l'usucapione del terreno controverso. La corte territoriale ha respinto l'appello ritenendo valida la notificazione presso la dimora abituale e ha dichiarato tardiva la domanda/eccezione di usucapione, poiché proposta per la prima volta in appello. Contro tale sentenza la convenuta ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione di norme sulla notificazione (artt. 140, 115 c.p.c., 74 e 87 disp. att. c.p.c., L. 890/1992), per avere la Corte d'appello ritenuto valida la notifica presso un indirizzo non corrispondente alla residenza anagrafica; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione, che la ricorrente assumeva di non aver potuto proporre in primo grado per la nullità della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto precisato che la morte dell'intimato, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio di legittimità, non determina interruzione del processo di cassazione. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato: ai fini della notificazione rileva il luogo della dimora abituale di fatto del destinatario, mentre le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo e possono essere superate da prova contraria; la Corte territoriale aveva desunto la dimora abituale della ricorrente da elementi non specificamente contestati, tra cui l'indirizzo da lei stessa indicato e l'opposizione a precetto proposta presso quello stesso indirizzo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: una volta ritenuta regolare la notifica dell'atto di citazione, la domanda/eccezione di usucapione proposta solo in appello era tardiva ex art. 345 c.p.c.; inoltre la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, la domanda di usucapione era stata anche rigettata nel merito perché la stessa ricorrente aveva ammesso di aver ricevuto l'immobile in forza di rapporti personali con il proprietario, dunque a titolo di comodato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'azione di rivendicazione/rilascio dell'immobile occupato senza titolo.
richiamato come parametro della notificazione contestata; la Corte ha però ritenuto che la notifica fosse valida perché effettuata nel luogo della dimora abituale di fatto.
invocato nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a cassare la sentenza impugnata.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle notificazioni; non è stata accolta la censura.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di notificazioni; non è stata accolta la censura.
richiamata quale disciplina delle notificazioni a mezzo posta; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
la domanda/eccezione di usucapione proposta per la prima volta in appello è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile.
richiamato nel procedimento camerale per la proposta di decisione di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per morte di una delle parti, se l'evento interviene dopo la rituale instaurazione del giudizio di legittimità.
- Ai fini della validità della notificazione alla persona fisica rileva la dimora abituale di fatto del destinatario; la residenza anagrafica ha solo valore presuntivo ed è superabile con qualunque elemento idoneo, apprezzato dal giudice di merito.
- La contestazione della validità della notificazione deve confrontarsi con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito; se tali elementi non sono specificamente contestati, il relativo accertamento di fatto è difficilmente censurabile in cassazione.
- La domanda o eccezione di usucapione, se non proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado, non può essere introdotta per la prima volta in appello, salvo il diverso caso in cui la parte sia stata ritualmente costituita e abbia già allegato gli elementi costitutivi della pretesa.
- Quando la ritualità della notifica dell'atto introduttivo è confermata, non può essere giustificata la tardiva proposizione in appello di una domanda riconvenzionale assumendo un impedimento derivante da una asserita nullità della notificazione stessa.
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