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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36499/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva agito in primo grado contro una banca sostenendo che fosse stato concluso un accordo per la sistemazione dell'esposizione bancaria mediante alienazione di alcuni immobili e cancellazione di ipoteche su quattro appartamenti, a fronte del versamento di una somma determinata. Secondo la società, la banca aveva dato solo parziale esecuzione all'intesa e poi si era sottratta agli obblighi assunti, causando la cessazione dell'attività e un grave pregiudizio economico. La banca aveva contestato l'esistenza di un vero accordo transattivo a saldo e stralcio, riconoscendo solo una divergenza di vedute sull'ammontare da destinare al ripianamento. Il tribunale aveva rigettato la domanda per mancanza di prova dell'accordo transattivo; la corte d'appello aveva rigettato l'appello e ritenuto anche inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., osservando inoltre che non risultava impugnato il capo sulla mancata conclusione del contratto e che comunque non vi era perfezionamento per fatti concludenti. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. e del requisito di autosufficienza, sostenendo che l'appello contenesse specifica impugnazione del capo relativo alla mancata conclusione dell'accordo; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., contestando l'affermazione di giudicato sulla mancanza dell'accordo e sostenendo che, anche in difetto di accordo a saldo e stralcio, doveva escludersi il giudicato sul distinto accordo propedeutico alle vendite dei cespiti; 3) violazione degli artt. 1322 e 1372 c.c., deducendo che l'accordo di smobilizzo dei beni ipotecati aveva autonoma rilevanza e non poteva essere unilateralmente sciolto dalla banca; 4) violazione dell'art. 1967 c.c., censurando il riferimento alla mancanza di forma scritta ad probationem della transazione. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riportava compiutamente la sentenza di primo grado, i motivi d'appello e la sentenza impugnata; il secondo e il terzo perché consequenziali al primo e comunque anch'essi carenti di autosufficienza; il quarto perché diretto contro un inciso della sentenza di primo grado e non contro una ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre agli accessori di legge, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La decisione è fondata sull'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità/autosufficienza ex art. 366 c.p.c. e, per il quarto motivo, sul fatto che la censura colpiva una proposizione della sentenza di primo grado e non la ratio della sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità dell'atto di appello, che la corte territoriale aveva ritenuto difettare

  • art. 112 c.p.c.

    evocato come parametro della censura per omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    indicata come base del motivo di nullità della sentenza

  • art. 366 c.p.c.

    utilizzato per affermare il difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione; il ricorrente avrebbe dovuto riportare in modo completo i passaggi rilevanti degli atti e delle decisioni di merito

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per sanzionare la mancata trascrizione/indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fondavano i motivi

  • art. 2909 c.c.

    richiamato con riguardo al giudicato formatosi sul mancato accertamento dell'accordo

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 1322 c.c.

    evocato per sostenere l'autonomia negoziale dell'accordo di smobilizzo dei cespiti

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per sostenere che il contratto non potesse essere sciolto unilateralmente

  • art. 1967 c.c.

    richiamato sul tema della forma scritta ad probationem della transazione, ma la censura è stata ritenuta non attinente alla ratio della sentenza d'appello

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato da raddoppiare

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono rispettare il requisito di autosufficienza: chi deduce l'erroneità della decisione di merito deve riportare in modo puntuale il contenuto degli atti e delle decisioni rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo immediato della censura.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, oppure che miri a censurare un passaggio della decisione di primo grado non ripreso come fondamento della decisione d'appello.
  • I motivi tra loro consequenziali, che presuppongono il superamento di una prima statuizione processuale o di merito, restano inammissibili se il primo motivo è inammissibile e gli ulteriori non si autonomizzano rispetto alla medesima ratio.
  • La deduzione della violazione degli artt. 1322 e 1372 c.c. o dell'art. 1967 c.c. non può superare il vaglio di ammissibilità se non è chiarito con precisione quale sia l'accordo effettivamente accertato o negato dal giudice di merito e quale parte della motivazione venga realmente impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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