Cassazione Civile, Ordinanza n. 28374/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (confinante)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di regolamento di confini tra fondi finitimi. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda del proprietario confinante, ordinando il rilascio della striscia di terreno occupata oltre i confini catastali e rigettando la riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta. In appello, però, la corte territoriale, dopo nuova consulenza tecnica, ha ritenuto provato il possesso ultraventennale 'uti dominus' della striscia da parte della convenuta e ha quindi riformato la decisione, accogliendo l'usucapione e ponendo le spese a carico dell'originario attore. Il ricorso per cassazione si articola in tre motivi: con il primo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non avrebbe considerato una precedente sentenza del 1994 che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe un uso promiscuo della fascia di terreno e sarebbe incompatibile con il possesso esclusivo richiesto per l'usucapione; con il secondo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., assumendo che non fosse stata fornita prova rigorosa di un possesso pacifico, continuato e ininterrotto per oltre vent'anni e che l'uso del terreno fosse piuttosto tollerato nel contesto dei rapporti di buon vicinato; con il terzo si contesta la statuizione sulle spese ex art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la censura non integrava un vero omesso esame di fatto storico decisivo ed era in realtà diretta a far valere un giudicato esterno non adeguatamente trascritto nel ricorso; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non ignorava la precedente decisione del 1994, ma la aveva presa in considerazione e ritenuta inconferente. Il secondo motivo è stato respinto perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una diversa lettura del materiale istruttorio e a un riesame del merito, non consentito in cassazione; inoltre introduceva questioni nuove, come tolleranza e interversione del possesso, non risultanti trattate nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito e comunque generico. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore avviso sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo quando sia denunciato l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze di causa o la mancata valorizzazione di elementi probatori.
Per l'usucapione occorre la prova di un possesso continuato, pacifico e uti dominus per il tempo richiesto dalla legge; la contestazione che miri solo a una rivalutazione del fatto non integra violazione di legge.
La questione della tolleranza del possesso, se non trattata nei gradi di merito e non specificamente dedotta, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
La censura sulle spese è assorbita dall'esito del ricorso principale e, in ogni caso, richiede specifica indicazione delle norme asseritamente violate.
Richiamato quale base della trattazione camerale.
Richiamato quale base della trattazione in camera di consiglio.
La Corte ha escluso la condanna per abuso del processo, ritenendo che il ricorso non integrasse uno sviamento tale da giustificare la sanzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito; non è sufficiente censurare la valutazione delle prove o prospettare una diversa ricostruzione della vicenda.
- La deduzione di un giudicato esterno è inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso il contenuto essenziale della precedente decisione, comprensivo di motivazione e dispositivo, in modo da consentire alla Corte il controllo immediato della portata preclusiva.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: quando si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, la censura è inammissibile o comunque infondata in sede di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averle già dedotte e indichi l'atto processuale pertinente.
- In tema di usucapione, la prova del possesso utile deve essere valutata dal giudice di merito secondo le risultanze istruttorie complessive; la Cassazione interviene solo per errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
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