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Sentenza

Sentenza del 01/12/2021 n. 4312 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio rettificava la dichiarazione 2014 del contribuente attribuendogli canoni di locazione non dichiarati in relazione a un contratto stipulato nel 2011 tra il locatore Mxxxx e la società conduttrice xxxx s.r.l. Il contribuente impugnava l'avviso sostenendo che il contratto era cessato per recesso della conduttrice nell'aprile 2014 e che, dunque, i canoni successivi non erano stati percepiti. In primo grado il contribuente aveva prodotto documentazione (lettera di recesso della conduttrice, disattivazione forniture, estratti conto, restituzione deposito cauzionale, dichiarazione notarile di successiva vendita) per dimostrare la cessazione del rapporto e la mancata percezione dei canoni. L'Ufficio contestava la decisione ritenendo che i redditi fondiari concorrono per competenza indipendentemente dalla percezione (art. 26 DPR 917/1986), evidenziando inoltre la mancata prova opponibile all'Amministrazione della risoluzione (richiamando artt. 2704 e 2697 c.c.) e la mancata registrazione della risoluzione con assolvimento dell'imposta di registro.

La decisione

La Commissione Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il contribuente. I giudici hanno ritenuto che il contribuente avesse fornito ampia e documentale prova della cessazione del contratto a decorrere dall'aprile 2014 e della mancata percezione dei canoni successivi; hanno inoltre statuito che l'omessa registrazione della risoluzione e il mancato assolvimento dell'imposta di registro, pur dovuti, non escludono che la documentazione renda evidente la non percezione dei canoni. Sono state inoltre respinte le eccezioni processuali sollevate dall'Ufficio (inammissibilità dell'appello per errore nell'indicazione della commissione, tardività per sospensioni dei termini, inammissibilità del ricorso di primo grado per documentazione), ritenendole infondate o di mera forma. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (Euro 1.600,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 26 D.P.R. n. 917/1986

    i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione

    L'Ufficio ha richiamato la norma per sostenere la tassazione per competenza; la Commissione ha però ritenuto che la prova della mancata percezione possa efficacemente smentire l'assunzione pratica della percezione dei canoni per il periodo successivo alla cessazione contrattuale

  • art. 2704 c.c.

    Citato dall'Ufficio per sostenere la non opponibilità ad terzi della disdetta non registrata; la Commissione ha ritenuto che la questione della opponibilità non pregiudichi la prova della mancata percezione in sede fiscale

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in punto onere della prova; la Commissione ha valutato che il contribuente ha assolto l'onere offrendo documentazione sufficiente a provare la cessazione e la mancata percezione

  • art. 22, comma terzo, D.Lgs. n. 546/1992

    L'Ufficio aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto nella copia degli allegati; la Commissione ha ritenuto l'eccezione infondata perché l'Ufficio era già in possesso dei documenti mediante istanza in autotutela

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal contribuente per contestare l'appello dell'Ufficio per mancanza dell'indicazione della Commissione; la Commissione ha ritenuto che l'errata indicazione fosse un mero refuso e non ne inficiasse l'efficacia

  • art. 83 D.L. n. 18/2020 e art. 36 D.L. n. 23/2020

    Evocate in relazione alla sospensione dei termini per impugnare; la Commissione ha accolto l'argomento dell'Ufficio secondo la giurisprudenza invocata, ritenendo corretta la dilazione dei termini in considerazione dei periodi di sospensione

  • registrazione della risoluzione e imposta di registro (normativa fiscale relativa)

    imposta di registro in misura fissa da saldare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento risolutorio

    La mancata registrazione e il mancato pagamento dell'imposta sono fatti rilevanti ma non determinanti: non impediscono che la prova documentale della cessazione e della non percezione dei canoni sia valutata e possa portare all'annullamento dell'accertamento

Massime di principio

  • La norma che tassa i redditi fondiari per competenza (art. 26 DPR 917/1986) non esclude che il contribuente possa dimostrare la mancata percezione dei canoni: prova documentale adeguata può far cadere l'accertamento.
  • L'omessa registrazione della risoluzione del contratto e il mancato assolvimento dell'imposta di registro, pur rilevando sul piano fiscale, non impediscono che altri elementi di prova (lettera di recesso, disattivazione delle utenze, estratti conto, restituzione deposito, atto notarile) dimostrino la cessazione e la mancata percezione.
  • L'onere della prova circa la cessazione degli effetti del contratto può essere assolto dal contribuente con documentazione congrua e con prove indirette (assenza di pagamenti bancari, cessazione forniture, restituzione deposito).
  • Difetti formali negli atti processuali (es. refusi nell'indicazione della Commissione di riferimento) non sempre comportano inammissibilità se non compromettono la conoscenza e i diritti della parte avversaria; tuttavia è prudente curare la correttezza formale degli atti.
  • Le eccezioni procedurali relative alla produzione documentale in primo grado possono essere superate se l'Amministrazione è già in possesso dei documenti o non subisce pregiudizio dalla loro mancata produzione nella copia depositata.
  • In caso di contestazioni similari, raccogliere e conservare più fonti di prova (comunicazioni di recesso, conferme di fornitori sulla cessazione delle forniture, estratti conto, documenti notarili, ricevute di restituzione depositi) rafforza la posizione del contribuente contro accertamenti fondati su presunzioni di competenza.

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