Cassazione Civile, Ordinanza n. 32187/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di regolamento di confini proposta dall'originario attore contro i proprietari del fondo limitrofo, con contestuale richiesta di rilascio della porzione di terreno ritenuta occupata oltre confine. I convenuti avevano resistito deducendo, in via riconvenzionale, di avere usucapito l'area in contestazione. Nel corso del giudizio all'attore era subentrata una società che vantava la proprietà del fondo sulla base di un lodo arbitrale. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, determinato il confine e ordinato il rilascio; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione i soccombenti hanno dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c., sostenendo che la controparte avrebbe illegittimamente mutato la domanda, perché l'accertamento dello sconfinamento implicherebbe un accertamento del diritto di proprietà e ciò inciderebbe anche sulla domanda di rilascio; con il secondo, violazione o falsa applicazione dell'art. 213 c.p.c., per non avere la Corte territoriale acquisito d'ufficio dal Comune la pratica di condono edilizio relativa ad altri soggetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che la decisione di merito non aveva affatto statuito sulla titolarità del diritto di proprietà, limitandosi ad accertare il confine e a ordinare il rilascio della porzione illegittimamente occupata. Ha ribadito che nell'azione di regolamento di confini la controversia riguarda l'estensione dei fondi confinanti e non il conflitto di titoli, sicché né l'eccezione di usucapione del convenuto né la domanda di rilascio di una porzione determinata trasformano l'azione in rivendica. Quanto al secondo motivo, ha ricordato che l'art. 213 c.p.c. attribuisce al giudice una facoltà discrezionale di richiedere informazioni alla P.A., il cui mancato esercizio non è censurabile in cassazione; inoltre la motivazione della Corte d'appello sul punto era adeguata. Sulla base di tale evidente infondatezza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; ha invece escluso la condanna per responsabilità aggravata richiesta dalla controricorrente, ritenendo insussistente la colpa grave.
Norme richiamate
La dedotta violazione è stata esclusa perché non vi è stato mutamento illegittimo della domanda: la decisione di merito si è limitata al regolamento del confine e al conseguente rilascio della porzione occupata.
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione è un potere discrezionale del giudice; il mancato esercizio non è sindacabile in cassazione.
Se il ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte, ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis può rilevare ai fini della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva.
Richiamato per la funzione di filtro delle impugnazioni prive di consistenza, in analogia con il meccanismo di selezione delle controversie non meritevoli di approfondimento.
Richiamato in via comparativa nel ragionamento sulla funzione di filtro, senza incidere sulla decisione del caso.
art. 385, ultimo comma, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede la sussistenza della colpa grave, che nel caso è stata esclusa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, rendendo applicabile l'ulteriore contributo unificato ai ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini la controversia riguarda l'esatta linea di confine tra fondi contigui, non il conflitto tra titoli di proprietà; la domanda non si trasforma in rivendicazione solo perché il convenuto eccepisca usucapione o l'attore chieda il rilascio della porzione occupata.
- L'eccezione di usucapione proposta dal convenuto in un giudizio di regolamento di confini non muta la natura dell'azione, poiché introduce una situazione sopravvenuta che mira a definire il confine senza negare il titolo d'acquisto della controparte.
- La domanda di rilascio della porzione di terreno determinata è accessoria e conseguenziale alla domanda principale di regolamento del confine; non è di per sé indice di esercizio di un'azione di rivendicazione.
- Il potere del giudice di acquisire d'ufficio informazioni e documenti dalla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. è discrezionale: la sua mancata utilizzazione non integra, di regola, vizio denunciabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consegue anche quando il ricorso si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, in funzione di filtro delle impugnazioni manifestamente inconsistenti.
- La responsabilità aggravata per lite temeraria richiede un quid pluris rispetto alla mera infondatezza della pretesa: occorre la colpa grave, che va esclusa quando il discrimine giuridico non sia di immediata percepibilità.
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