Cassazione Civile, Sentenza n. 1045/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio di Varese basato su processo verbale redatto dalla Direzione regionale dell'Abruzzo, con ripresa a tassazione di costi ritenuti non deducibili relativi all'acquisto di lenti da imprese con sede a Hong Kong (per la consolidata Barberini s.p.a.). La contribuente contestava la rilevanza fiscale della operazione e, soprattutto, la legittimità dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione regionale, sostenendo che, per effetto della riforma dell'organizzazione tributaria, alle Direzioni regionali non spettassero poteri impositivi/istruttori attribuendo tali poteri agli uffici periferici; l'Agenzia impugnava la decisione favorevole alla contribuente davanti alla Corte di Cassazione deducendo violazione di norme (art.33 DPR 600/1973 e altre) e difetto di attribuzione di competenza da parte della Direzione regionale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (assorbito il secondo), ritenendo che la riforma del 2008/2009 non abbia creato una competenza completamente nuova ma abbia dato fondamento primario alla ripartizione delle competenze che consente alle Direzioni regionali, secondo la disciplina organizzativa (d.lgs. n.300/1999 e atti di ripartizione interna), di svolgere attività di verifica per soggetti di rilevanza economico-fiscale e, quindi, di intervenire anche nell'iter istruttorio degli accertamenti. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Milano, demandandole anche la regolazione delle spese
Norme richiamate
Contestata dall'Amministrazione come norma la cui violazione avrebbe reso illegittimo l'atto; la Corte ha però ritenuto che, ove la Direzione regionale sia legittimamente investita di competenze secondo la ripartizione organizzativa, l'attività istruttoria da essa svolta non invalida l'accertamento
Richiamata nella censura relativa alla competenza in materia di IVA; la Corte ha ritenuto applicabile il principio della legittima attribuzione di funzioni istruttorie alle Direzioni regionali nei casi previsti dalla ripartizione interna
Norma regolamentare richiamata nella discussione sulla competenza interna; interpretata nel senso che la disciplina regolamentare preesistente non esclude la legittima organizzazione interna che assegna funzioni istruttorie alle Direzioni regionali
artt. 57, 62 e 66 d.lgs. n. 300/1999
I poteri organizzativi attribuiti al Direttore dell'Agenzia delle Entrate consentono la ripartizione interna delle competenze e l'assegnazione alle Direzioni regionali di funzioni di verifica e controllo in relazione alla rilevanza dei contribuenti
art. 27 d.l. n. 185/2008 (conv. L. 28/01/2009, n.2)
La Corte interpreta la riforma come norma di fonte primaria che ha fondato la ripartizione delle competenze e, per i soggetti di particolare rilievo fiscale, ha riservato alle Direzioni regionali funzioni generali, senza però creare ex novo una competenza in contrasto con la precedente disciplina regolamentare
Cass. sez. VI - 5, n. 20856/2016
in tema di accertamenti tributari, il 29 novembre 2008, n. 183, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi
La sentenza è richiamata come principio conforme: la riforma del 2008/2009 ha formalizzato la ripartizione delle competenze e legittima l'azione istruttoria delle Direzioni regionali ove la materia e la rilevanza del contribuente lo giustifichino
Cass. sez. V, n. 20915/2014 e Cass. V, n. 24263/2015
Giurisprudenza richiamata che ha ritenuto legittimi avvisi di accertamento fondati su processi verbali redatti da Direzioni regionali quando la ripartizione interna delle competenze li aveva investiti di tali funzioni
Cass. sez. VI-5, n. 848/2016
Richiama il principio secondo cui le Direzioni regionali possono svolgere attività di verifica fiscale nell'ambito dei poteri organizzativi attribuiti, in relazione ai valori costituzionali della solidarietà e della contribuzione
Massime di principio
- La riforma 2008/2009 va interpretata come norma che ha formalizzato la ripartizione delle competenze interne dell'Agenzia delle Entrate, non come fonte che abbia creato ex novo una competenza sostanziale di accertamento
- L'assegnazione delle funzioni istruttorie e di verifica alle Direzioni regionali, se effettuata dal Direttore dell'Agenzia in attuazione dei poteri organizzativi (d.lgs. n.300/1999), è legittima e rende validi gli atti basati su processi verbali da esse redatti
- La mera circostanza che l'attività istruttoria sia stata svolta da un ufficio regionale non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto impositivo: occorre dimostrare che l'assegnazione di competenza fosse priva di legittimazione o viziata da eccesso di potere
- Chi contesta la competenza deve provare la specifica violazione delle regole di ripartizione interna o l'assenza di una valida delega/assegnazione di funzioni da parte dell'organo competente
- Se la Corte di merito ha errato nella valutazione della competenza degli uffici, la Cassazione può cassare e rinviare la causa alla CTR per nuovo esame, anche sulla base della corretta ricostruzione della disciplina organizzativa e dei principi giurisprudenziali consolidati
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