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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38703/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal pubblico ministero. La difesa ha sostenuto che la sentenza in esecuzione, pur riguardando un fatto astrattamente riconducibile a un reato ostativo, aveva riconosciuto la prevalenza delle attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, c.p.; perciò, secondo il ricorrente, sarebbe venuto meno il carattere ostativo alla sospensione previsto dall'art. 656 c.p.p. e dall'art. 4-bis ord. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato in diritto. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione: la condanna per un delitto aggravato rientrante tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen. impedisce la sospensione dell'ordine di esecuzione anche se, nella sentenza di cognizione, le attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante contestata. Il giudizio di bilanciamento rileva solo ai fini della pena e non elide gli elementi circostanziali che rendono il reato ostativo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 656 c.p.p.

    disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione, che non può essere concessa quando la condanna riguarda un reato ostativo

  • art. 4-bis ord. pen.

    prevede l'ostatività alla sospensione dell'ordine di esecuzione per i delitti inclusi nel catalogo dei reati ostativi

  • art. 628, comma 3, c.p.

    aggravante che, nel caso esaminato, integra il titolo ostativo rilevante ai fini dell'art. 4-bis ord. pen.

  • art. 620 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; non ricavabile con certezza

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p., rileva la natura ostativa del reato per cui è intervenuta condanna, secondo il catalogo dell'art. 4-bis ord. pen.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti opera soltanto quoad poenam e non incide sulla qualificazione ostativa del fatto quando l'aggravante tipizzante permane nella sentenza di condanna.
  • La prevalenza o equivalenza delle attenuanti rispetto a un'aggravante contestata non fa venir meno l'ostatività del titolo esecutivo, se il delitto resta ricompreso tra quelli indicati dall'art. 4-bis ord. pen.
  • Quando il ricorso contesta un principio già consolidato e contrario alla tesi difensiva, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza in diritto con conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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