Cassazione Civile, Ordinanza n. 22277/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 5 settembre 2007 con cui il proprietario di un terreno si era obbligato, per venti anni e dietro canone annuo, a concedere il fondo a una società del gruppo energetico per l’installazione di due aerogeneratori e delle relative opere accessorie (servitù di passaggio, accesso, elettrodotto, cavidotto e proiezione a terra delle pale). Il definitivo, da stipularsi entro novanta giorni davanti a notaio scelto dalla conduttrice/promissaria, non veniva concluso nei tempi; il proprietario inviava diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e dichiarava la risoluzione di diritto. Successivamente agiva per ottenere rimozione delle pale, rilascio del terreno, ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento dei danni per l’occupazione del fondo sia nel periodo anteriore sia in quello successivo alla pretesa risoluzione. La società convenuta chiedeva di essere estromessa per effetto di una scissione societaria e di ottenere, in via riconvenzionale, una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del definitivo non concluso. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale, costituendo il contratto definitivo; la Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al mancato esame delle domande risarcitorie; 2) violazione degli artt. 1453 e 2043 c.c., sostenendo che il risarcimento era autonomo rispetto alla risoluzione e che l’occupazione del fondo fosse sine titulo, specie prima del giudicato sulla sentenza ex art. 2932 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità della controricorrente basata sulla scissione societaria, qualificando la società subentrata come successore a titolo particolare nel rapporto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e affermando che, essendo il ricorso stato proposto contro la dante causa in una scissione parziale, non occorreva integrazione del contraddittorio. Nel merito ha escluso la nullità per omessa pronuncia: la dichiarazione di assorbimento da parte della Corte territoriale vale come decisione implicita sulle questioni assorbite. Ha poi rigettato il secondo motivo, ribadendo che la domanda di risarcimento per inadempimento può essere proposta autonomamente rispetto a quella di risoluzione, ma nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato l’assenza di inadempimento della società quanto agli obblighi derivanti dal preliminare; pertanto non vi era spazio per il risarcimento da inadempimento. Quanto alla pretesa occupazione sine titulo, la Corte ha affermato che il preliminare costituiva titolo della detenzione fino alla sua inefficacia, e comunque la diversa pretesa indennitaria per occupazione senza titolo non coincide con il risarcimento da inadempimento oggetto di causa. Condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.
la Corte esclude la nullità della sentenza d'appello quando il motivo è stato assorbito, perché l'assorbimento integra una decisione implicita sulle questioni non esaminate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.
il vizio denunciato deve consistere in una reale omissione di pronuncia, non ravvisabile se la questione è stata assorbita
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
il ricorrente può denunciare violazione di legge sostanziale, ma la censura è infondata se manca l'inadempimento accertato in fatto dal giudice di merito
la domanda di risarcimento del danno per inadempimento può essere proposta congiuntamente o separatamente dalla domanda di risoluzione; le due azioni sono autonome, ma presuppongono entrambe l'accertamento dell'inadempimento
la diffida ad adempiere è richiamata quale mezzo con cui il proprietario ha dichiarato la risoluzione di diritto del preliminare
richiamato come base della domanda di danni per occupazione illegittima del fondo, ma la Corte precisa che tale pretesa, ove configurabile, avrebbe natura diversa dal risarcimento da inadempimento dedotto in giudizio
la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. può sostituire il contratto definitivo non concluso; nel caso concreto il preliminare conservava efficacia fino alla sua surrogazione o alla perdita di efficacia
nella scissione societaria parziale la società beneficiaria è successore a titolo particolare nel rapporto controverso e può subentrare nel processo
la scissione parziale non estingue la società scissa e determina un fenomeno traslativo con subentro del beneficiario nel rapporto trasferito
richiamato per escludere la successione a titolo universale nella scissione parziale
richiamato nel quadro degli effetti della scissione societaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto
Massime di principio
- La dichiarazione di assorbimento resa dal giudice di merito non integra omissione di pronuncia, perché vale come decisione implicita di rigetto o accoglimento sulle questioni assorbite.
- La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione: può essere proposta congiuntamente o separatamente, ma richiede comunque l’accertamento dell’inadempimento.
- Se il giudice di merito accerta insussistente l’inadempimento dedotto, non può essere censurato per avere trattato come assorbite le relative domande risarcitorie.
- Nel preliminare di contratto, fino alla sua inefficacia o alla sua sostituzione con la sentenza ex art. 2932 c.c., gli accordi raggiunti costituiscono titolo della detenzione del bene.
- La pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale va tenuta distinta dalla diversa pretesa indennitaria o risarcitoria per occupazione senza titolo del bene.
- Nella scissione societaria parziale la società beneficiaria subentra nel rapporto controverso come successore a titolo particolare; il processo instaurato contro la società scissa può proseguire senza necessità di integrazione del contraddittorio, se la scissa non si è estinta.
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