Sentenza del 31/01/2017 n. 2416 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento all'IRAP sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Ha rilevato che dalla dichiarazione dei redditi e dal libro dei cespiti ammortizzabili emergevano investimenti limitati, pari a Lire 26.955.000, nessun costo per immobili o lavoro altrui e il solo utilizzo di un'autovettura a uso promiscuo. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece ritenuto, in modo generico, che l'attività fosse organizzata autonomamente sulla base di beni strumentali e costi non meglio specificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo carente la motivazione della sentenza impugnata perché non indicava gli elementi concreti dai quali desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione e non esaminava adeguatamente la documentazione prodotta dal contribuente. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la sussistenza del presupposto IRAP e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo alla mancata comunicazione dell'udienza al nuovo domicilio del difensore, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi
L'IRAP non grava automaticamente su ogni attività di lavoro autonomo o d'impresa, ma richiede l'esistenza di un'attività abituale esercitata mediante un'autonoma organizzazione.
Costituzione, art. 111, principio di motivazione della decisione giudiziaria
La decisione deve indicare in modo concreto e comprensibile gli elementi sui quali si fonda; una motivazione meramente generica non consente di verificare la correttezza del ragionamento del giudice.
Il fatto che l'attività di agente di commercio o promotore finanziario possa essere qualificata come attività d'impresa non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: deve comunque essere accertata l'autonoma organizzazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; nel caso concreto il motivo era collegato alla corretta interpretazione del presupposto dell'autonoma organizzazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento; il relativo motivo, concernente l'avviso di udienza, è rimasto assorbito dall'accoglimento degli altri motivi.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Consente di censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato che la Commissione regionale non aveva esaminato adeguatamente i dati documentali forniti dal contribuente.
Massime di principio
- Un promotore finanziario o agente di commercio non è automaticamente soggetto a IRAP solo perché la sua attività è qualificabile come attività d'impresa: occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando il contribuente è responsabile di una struttura organizzativa propria e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
- L'onere di dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede il rimborso dell'IRAP.
- La mera presenza di beni strumentali o di costi in contabilità non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'autonoma organizzazione: il giudice deve individuare la natura, l'entità e l'effettivo ruolo di tali elementi.
- Una motivazione che si limiti a richiamare genericamente investimenti, costi o l'esistenza di una struttura organizzata è insufficiente; devono essere indicati gli elementi concreti che producono un apporto apprezzabile ulteriore rispetto all'attività personale del professionista.
- Per valutare una richiesta di rimborso IRAP è essenziale produrre dichiarazioni fiscali, libro dei cespiti, documentazione sui locali, eventuali collaboratori o dipendenti e ogni elemento utile a dimostrare che l'attività è svolta con mezzi minimi e senza lavoro altrui non occasionale.
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