Cassazione Civile, Ordinanza n. 26155/2024 del 07/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte della banca trattaria, di 27 assegni tratti su un conto corrente, di cui 23 pagati tra agosto 2002 e dicembre 2003 e 4 successivamente protestati, tutti recanti secondo l’attrice una firma di traenza apocrifa. La correntista ha chiesto il risarcimento del danno per l’illegittimo pagamento dei titoli. La banca si è difesa sostenendo che le firme fossero riconducibili al marito della correntista, chiamato in garanzia, e che comunque dovesse escludersi o ridursi la propria responsabilità per il comportamento della cliente. Il Tribunale ha riconosciuto una responsabilità concorrente della banca e della correntista e ha rigettato la domanda di garanzia verso il coniuge. In appello la banca ha censurato, da un lato, l’applicazione dell’art. 1227 c.c., sostenendo che la colpa della correntista dovesse escludere integralmente la sua responsabilità; dall’altro, ha contestato il rigetto della domanda di manleva verso il coniuge ritenuto autore delle firme. In cassazione ha articolato quattro motivi: nullità della sentenza d’appello per asserito difetto di composizione del collegio; violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. per mancato riconoscimento dell’esclusiva colpa della correntista; violazione dell’art. 2043 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per il rigetto della garanzia contro il coniuge; violazione dell’art. 96 c.p.c. quale motivo ulteriore assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dal fascicolo telematico e dall’attestazione del collegio risultava che la decisione d’appello era stata deliberata quando il collegio era regolarmente composto, prima del collocamento in quiescenza del presidente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla persona che aveva materialmente apposto la firma, ma sulla responsabilità della banca per aver pagato 23 assegni con firma palesemente falsa, in violazione dei controlli dovuti ex art. 1176, comma 2, c.c. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, rilevando che la valutazione di merito sulla riconoscibilità della falsificazione e sulla negligenza professionale della banca non era censurabile nei limiti dedotti; il motivo sull’art. 96 c.p.c. è rimasto assorbito. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
evocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per vizio di composizione del collegio; la Corte ha escluso il vizio sulla base degli atti telematici e dell'attestazione del collegio.
richiamato in relazione alla composizione e deliberazione del collegio giudicante; la Corte ha ritenuto insussistente la violazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del motivo di nullità processuale; il motivo è stato respinto.
richiamato dalla ricorrente in appello per sostenere un concorso colposo della correntista; la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi.
invocato per escludere la responsabilità della banca in ragione della condotta della correntista; la Corte ha ritenuto inapplicabile la norma al caso concreto così come prospettato dal ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare violazione di legge nei motivi sulla responsabilità e sulla garanzia; i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
richiamato per sostenere la domanda di regresso/manleva contro il presunto autore delle firme apocrife; la Corte ha ritenuto che l’accertamento di merito escludesse la censura in cassazione.
utilizzato dalla Corte per fondare la responsabilità della banca quale operatore professionale, per mancato controllo dell’autenticità dell’assegno e delle difformità rispetto allo specimen.
motivo finale sulla responsabilità aggravata; è stato dichiarato assorbito dal rigetto degli altri motivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non attacca la concreta base argomentativa della decisione, è inammissibile.
- In tema di pagamento di assegni, la banca è tenuta a controlli professionali commisurati alla diligenza qualificata dell’operatore bancario; la responsabilità può essere affermata quando il titolo presenti una firma palesemente falsa riconoscibile con l’ordinaria verifica affidata allo sportello.
- Ai fini della responsabilità della banca non è decisivo stabilire chi abbia materialmente apposto la firma apocrifa, se il pagamento è avvenuto nonostante l’evidente difformità della sottoscrizione rispetto allo specimen e ai controlli esigibili.
- La valutazione di merito circa la riconoscibilità della falsificazione di un assegno da parte dell’operatore bancario è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, non mediante una diversa ricostruzione del fatto.
- La deduzione di un concorso colposo del cliente o di una sua preordinazione fraudolenta non è idonea, di per sé, a superare l’accertamento di responsabilità della banca se il ricorso non si confronta con l’errore di condotta professionale posto a fondamento della decisione.
- rami
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