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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30611/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/03/2024 che aveva rigettato la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi della legge n.199/2010. Il ricorrente, assistito dall'avv. Mariangela Antonelli, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva valutato in modo incongruo i presupposti per la misura alternativa, non avendo tenuto conto della positiva personalità e del percorso rieducativo intrapreso, e che i precedenti richiamati erano perlopiù contravvenzionali e di modesto disvalore tali da escludere l'elevata pericolosità sociale e il pericolo di commissione di "altri delitti" (art. 1, comma 2, lett. d), legge n.199/2010, recte art.2, comma 2, lett. d)).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione prognostica negativa del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, fondata sulla gravità del titolo esecutivo (reato di cui agli artt. 110, 624 e 625-bis c.p., commesso nell'aprile 2018), sulla continuità del comportamento delittuoso anche dopo la condanna (procedimenti pendenti per art. 648 c.p. del 22/11/2022 e art. 4 legge 110/1975 del 02/04/2023) e sui precedenti per reati quali art. 73 d.P.R. 309/1990 e art. 4 legge 110/1975. Ha inoltre rilevato il breve periodo di detenzione e l'insufficienza del percorso trattamentale a giustificare l'ammissione alla detenzione domiciliare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 30 novembre 2010, n.199 (art.1; recte art.2, comma 2, lett. d))

    Disciplina la possibilità di misure alternative alla detenzione. La Corte concorda con il Tribunale nel ritenere che non sussistano i presupposti per la detenzione domiciliare, in mancanza di un giudizio prognostico positivo circa il processo rieducativo e il pericolo di commissione di "altri delitti".

  • codice penale, art.110

    Richiamato quale elemento del titolo esecutivo (concorso di persone nel reato) a titolo descrittivo del reato per il quale il condannato sconta la pena; valorizzato nel quadro del disvalore del titolo esecutivo.

  • codice penale, art.624

    Articolo relativo al furto; fatto richiamato come parte del reato esecutivo che aumenta il disvalore del titolo e influisce negativamente sulla prognosi trattamentale.

  • codice penale, art.625-bis

    Articolo relativo ad aggravanti del reato di furto (es. con strappo); utilizzato per qualificare la gravità del reato per il quale è stata detta la condanna in esecuzione.

  • codice penale, art.648

    Richiamato come reato contestato con atto del 22/11/2022; considerato elemento di persistente attività delittuosa successiva alla condanna che pregiudica la concessione della misura alternativa.

  • legge 18 aprile 1975, n.110 (art.4)

    Norma su reati relativi a materiale esplodente/armi; contestazione del 02/04/2023 valutata come indicativa della continuità criminale e rilevante ai fini del negativo giudizio prognostico.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (art.73)

    Norma sulla normativa stupefacenti; i precedenti per reati di droga sono stati considerati indice di stabile inserimento nell'ambiente della microcriminalità e rilevanti nella valutazione negativa.

Massime di principio

  • Per l'ammissione a misure alternative va formulato un giudizio prognostico complessivo sulla personalità e sul processo rieducativo: non basta un mero svolgimento di attività trattamentali se il periodo è breve o non produce elementi positivi consolidati.
  • I comportamenti successivi alla condanna (reati o procedimenti pendenti) hanno rilevanza decisiva e possono neutralizzare le prove di un percorso rieducativo antecedente alla detenzione.
  • La pluralità e la natura dei precedenti (anche se in parte contravvenzionali) possono dimostrare un inserimento stabile nell'ambiente criminale e giustificare il diniego della misura alternativa.
  • La valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione verifica la correttezza del giudizio prognostico e della motivazione; motivazioni adeguate basate su elementi concreti rendono difficilmente annullabile il diniego.
  • Il breve tempo di esecuzione della pena riduce il peso probatorio del percorso trattamentale: è necessario dimostrare un'evoluzione comportamentale positiva non episodica.

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