Cassazione Civile, Ordinanza n. 32826/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Il ricorrente aveva acquistato tramite un sito di prenotazione un soggiorno "tutto compreso" per due persone in una struttura alberghiera indicata come di categoria elevata e con determinati servizi accessori (spiaggia, piscina, parcheggio, connessione internet, televisione funzionante, arredi adeguati). All'arrivo sosteneva di essere stato sistemato non nella struttura principale, ma in una dépendance retrostante e qualitativamente inferiore, priva di alcuni comfort promessi; lamentava inoltre che alcuni servizi pubblicizzati o riepilogati in prenotazione non fossero effettivamente fruibili o fossero subordinati a ulteriori pagamenti. Aveva quindi agito per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale e, in subordine, per responsabilità extracontrattuale, chiedendo la condanna solidale della struttura e della società intermediaria. Il giudice di pace e poi il tribunale avevano rigettato la domanda, qualificando l'acquisto come semplice servizio turistico disaggregato e ritenendo estranea la società intermediaria. Con il ricorso per cassazione il consumatore ha dedotto omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'inadempimento della struttura e violazione/falsa applicazione degli artt. 1218, 1175 e 1176 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse errato nel qualificare il rapporto e nel negare la tutela risarcitoria propria del pacchetto turistico; ha inoltre contestato la ritenuta estraneità della società intermediaria ai fatti, anche in ragione del ruolo svolto nella presentazione e prenotazione dell'offerta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati nei limiti indicati, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse disatteso i principi in tema di qualificazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" e di responsabilità dell'organizzatore/venditore del pacchetto turistico, nonché avesse svalutato in modo atomistico la rilevanza della piattaforma intermediaria. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale regola generale della responsabilità contrattuale e dell'onere del debitore di provare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento dipenda da causa a lui non imputabile
richiamato insieme all'art. 1176 c.c. come parametro di correttezza e diligenza nell'adempimento
richiamato per affermare la diligenza professionale qualificata dovuta dall'operatore turistico
richiamato nel quadro della diligenza professionale dell'organizzatore e del venditore del pacchetto turistico
d.lgs. n. 111 del 1995
richiamato come disciplina di attuazione della direttiva sui viaggi vacanza "tutto compreso" e come fonte della tutela del consumatore applicabile ratione temporis
Direttiva 90/314/CEE
richiamata quale matrice della disciplina del pacchetto turistico e della tutela risarcitoria del viaggiatore
richiamato come Codice del consumo in cui era confluita la disciplina dei pacchetti turistici
richiamato come Codice del turismo per la disciplina vigente per i contratti stipulati dal 1° luglio 2018
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018
richiamato per l'individuazione del regime temporale di applicazione della nuova disciplina turistica
artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011
richiamati come disciplina del pacchetto turistico nel Codice del turismo
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995
richiamato per la definizione del pacchetto turistico e della sua alienazione diretta o tramite venditore
art. 83, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005
richiamato quale norma di recepimento della definizione del pacchetto turistico nel Codice del consumo
art. 84 d.lgs. n. 206 del 2005
richiamato per la nozione di pacchetto turistico composta da almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori
art. 33, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 79 del 2011
richiamato per la nozione di pacchetto turistico e per la centralità della finalità turistica
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995
richiamato per affermare la responsabilità dell'organizzatore e del venditore per il danno subito dal consumatore
art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005
richiamato in senso analogo all'art. 14 d.lgs. n. 111/1995 sulla responsabilità verso il consumatore
richiamato per la responsabilità del debitore per l'opera dei terzi dei quali si avvale nell'adempimento
richiamato per la responsabilità per fatto degli ausiliari/terzi avvalsi nell'esecuzione della prestazione
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale
richiamato per sottolineare il rilievo dell'interesse creditorio quale elemento funzionale dell'obbligazione
richiamato per distinguere l'impossibilità totale sopravvenuta della prestazione come causa di estinzione del rapporto
richiamato nel medesimo quadro della impossibilità sopravvenuta totale
richiamato per distinguere l'impossibilità parziale della prestazione dalla diversa impossibilità di utilizzazione della prestazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato nei motivi di ricorso per violazione del principio di disponibilità della prova
Massime di principio
- Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" la qualificazione del rapporto dipende dalla causa concreta e dalla finalità turistica perseguita dal consumatore: non conta la mera somma aritmetica dei servizi, ma la loro combinazione funzionale allo scopo di vacanza.
- Il pacchetto turistico ricorre quando vi sia la combinazione di almeno due tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori; una falsa riduzione del rapporto a "servizio disaggregato" è censurabile se il giudice trascura l'unitarietà funzionale della prestazione.
- L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono un'obbligazione di risultato e rispondono verso il consumatore per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni promesse, salvo prova del fatto non imputabile.
- La responsabilità del venditore o dell'organizzatore si estende anche ai fatti dei terzi dei quali si avvalgono nell'esecuzione del pacchetto; la rilevanza dell'inciso "secondo le rispettive responsabilità" attiene ai rapporti interni di rivalsa, non all'opponibilità al consumatore.
- La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, quando renda irrealizzabile la finalità turistica perseguita, è distinta sia dall'inadempimento sia dalla impossibilità totale o parziale della prestazione e può determinare l'estinzione del rapporto per venir meno dell'interesse creditorio e della causa concreta.
- Nel valutare la responsabilità per un soggiorno turistico, il giudice deve considerare in modo unitario i servizi promessi e pubblicizzati, anche ai fini della prova dell'inesatto adempimento e del nesso tra prestazione offerta e interesse del viaggiatore.
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