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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32826/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Il ricorrente aveva acquistato tramite un sito di prenotazione un soggiorno "tutto compreso" per due persone in una struttura alberghiera indicata come di categoria elevata e con determinati servizi accessori (spiaggia, piscina, parcheggio, connessione internet, televisione funzionante, arredi adeguati). All'arrivo sosteneva di essere stato sistemato non nella struttura principale, ma in una dépendance retrostante e qualitativamente inferiore, priva di alcuni comfort promessi; lamentava inoltre che alcuni servizi pubblicizzati o riepilogati in prenotazione non fossero effettivamente fruibili o fossero subordinati a ulteriori pagamenti. Aveva quindi agito per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale e, in subordine, per responsabilità extracontrattuale, chiedendo la condanna solidale della struttura e della società intermediaria. Il giudice di pace e poi il tribunale avevano rigettato la domanda, qualificando l'acquisto come semplice servizio turistico disaggregato e ritenendo estranea la società intermediaria. Con il ricorso per cassazione il consumatore ha dedotto omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'inadempimento della struttura e violazione/falsa applicazione degli artt. 1218, 1175 e 1176 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse errato nel qualificare il rapporto e nel negare la tutela risarcitoria propria del pacchetto turistico; ha inoltre contestato la ritenuta estraneità della società intermediaria ai fatti, anche in ragione del ruolo svolto nella presentazione e prenotazione dell'offerta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati nei limiti indicati, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse disatteso i principi in tema di qualificazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" e di responsabilità dell'organizzatore/venditore del pacchetto turistico, nonché avesse svalutato in modo atomistico la rilevanza della piattaforma intermediaria. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale regola generale della responsabilità contrattuale e dell'onere del debitore di provare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento dipenda da causa a lui non imputabile

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1176 c.c. come parametro di correttezza e diligenza nell'adempimento

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato per affermare la diligenza professionale qualificata dovuta dall'operatore turistico

  • art. 2236 c.c.

    richiamato nel quadro della diligenza professionale dell'organizzatore e del venditore del pacchetto turistico

  • d.lgs. n. 111 del 1995

    richiamato come disciplina di attuazione della direttiva sui viaggi vacanza "tutto compreso" e come fonte della tutela del consumatore applicabile ratione temporis

  • Direttiva 90/314/CEE

    richiamata quale matrice della disciplina del pacchetto turistico e della tutela risarcitoria del viaggiatore

  • d.lgs. n. 206 del 2005

    richiamato come Codice del consumo in cui era confluita la disciplina dei pacchetti turistici

  • d.lgs. n. 79 del 2011

    richiamato come Codice del turismo per la disciplina vigente per i contratti stipulati dal 1° luglio 2018

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018

    richiamato per l'individuazione del regime temporale di applicazione della nuova disciplina turistica

  • artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011

    richiamati come disciplina del pacchetto turistico nel Codice del turismo

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995

    richiamato per la definizione del pacchetto turistico e della sua alienazione diretta o tramite venditore

  • art. 83, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005

    richiamato quale norma di recepimento della definizione del pacchetto turistico nel Codice del consumo

  • art. 84 d.lgs. n. 206 del 2005

    richiamato per la nozione di pacchetto turistico composta da almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori

  • art. 33, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 79 del 2011

    richiamato per la nozione di pacchetto turistico e per la centralità della finalità turistica

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995

    richiamato per affermare la responsabilità dell'organizzatore e del venditore per il danno subito dal consumatore

  • art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005

    richiamato in senso analogo all'art. 14 d.lgs. n. 111/1995 sulla responsabilità verso il consumatore

  • art. 1228 c.c.

    richiamato per la responsabilità del debitore per l'opera dei terzi dei quali si avvale nell'adempimento

  • art. 2049 c.c.

    richiamato per la responsabilità per fatto degli ausiliari/terzi avvalsi nell'esecuzione della prestazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale

  • art. 1174 c.c.

    richiamato per sottolineare il rilievo dell'interesse creditorio quale elemento funzionale dell'obbligazione

  • art. 1463 c.c.

    richiamato per distinguere l'impossibilità totale sopravvenuta della prestazione come causa di estinzione del rapporto

  • art. 1256, comma 1, c.c.

    richiamato nel medesimo quadro della impossibilità sopravvenuta totale

  • art. 1464 c.c.

    richiamato per distinguere l'impossibilità parziale della prestazione dalla diversa impossibilità di utilizzazione della prestazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per violazione del principio di disponibilità della prova

Massime di principio

  • Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" la qualificazione del rapporto dipende dalla causa concreta e dalla finalità turistica perseguita dal consumatore: non conta la mera somma aritmetica dei servizi, ma la loro combinazione funzionale allo scopo di vacanza.
  • Il pacchetto turistico ricorre quando vi sia la combinazione di almeno due tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori; una falsa riduzione del rapporto a "servizio disaggregato" è censurabile se il giudice trascura l'unitarietà funzionale della prestazione.
  • L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono un'obbligazione di risultato e rispondono verso il consumatore per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni promesse, salvo prova del fatto non imputabile.
  • La responsabilità del venditore o dell'organizzatore si estende anche ai fatti dei terzi dei quali si avvalgono nell'esecuzione del pacchetto; la rilevanza dell'inciso "secondo le rispettive responsabilità" attiene ai rapporti interni di rivalsa, non all'opponibilità al consumatore.
  • La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, quando renda irrealizzabile la finalità turistica perseguita, è distinta sia dall'inadempimento sia dalla impossibilità totale o parziale della prestazione e può determinare l'estinzione del rapporto per venir meno dell'interesse creditorio e della causa concreta.
  • Nel valutare la responsabilità per un soggiorno turistico, il giudice deve considerare in modo unitario i servizi promessi e pubblicizzati, anche ai fini della prova dell'inesatto adempimento e del nesso tra prestazione offerta e interesse del viaggiatore.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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