Cassazione Civile, Ordinanza n. 37802/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un creditore aveva domandato l’insinuazione al passivo di un fallimento per un importo complessivo di euro 71.666,81, indicando in origine una parte del credito come IVA e un’altra come compensi professionali; il curatore aveva ammesso solo una somma inferiore, ritenendo le prestazioni in parte esenti da IVA e qualificando il credito in parte in privilegio e in parte in prededuzione. Il creditore aveva poi chiesto la modifica dello stato passivo sostenendo che l’importo doveva essere ammesso per il complessivo credito, al netto dell’IVA, e aveva impugnato il decreto di opposizione che aveva negato la modifica. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla verifica del passivo, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente considerato la sua istanza come mutamento della causa petendi, quando si trattava solo di correzione/precisazione; inoltre ha censurato la motivazione come apparente; 2) violazione delle norme del procedimento di opposizione allo stato passivo e omesso esame di fatti decisivi, invocando anche l’art. 2041 c.c. e l’art. 2741 c.c., perché il tribunale non avrebbe considerato il diverso trattamento di altro creditore e il preteso indebito arricchimento della procedura per prestazioni già rimborsate alla società fallita.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che, nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, la domanda di insinuazione non è liberamente modificabile dopo il deposito: la specificazione o sostituzione del titolo di prelazione, quando incide sui fatti costitutivi del diritto fatto valere, integra mutatio libelli e non mera emendatio. Nel caso concreto, il ricorrente non si era limitato a precisare la domanda, ma aveva sostituito il titolo di una parte della pretesa, rivendicandola non più come IVA ma come compenso per l’attività svolta, modifica non consentita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava in modo adeguato il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, né quando e come fosse stato discusso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso per insinuazione deve contenere l’eventuale indicazione del titolo di prelazione; in mancanza il credito è chirografario, e ciò rende incompatibile una successiva modifica del titolo della pretesa.
consente osservazioni scritte e documenti integrativi fino all’udienza di verifica, ma non prevede la modificazione della domanda di insinuazione.
la deroga che consente, in udienza, la conversione della domanda di rivendica/restituzione in domanda di ammissione al passivo conferma che, fuori dai casi espressamente previsti, la modifica della domanda è preclusa.
il termine per la presentazione della domanda di insinuazione è perentorio, a tutela della concorsualità e della stabilità del procedimento.
richiamato come norma violata nel primo motivo in relazione alla disciplina dell’opposizione allo stato passivo.
richiamato come norma violata nel primo e nel secondo motivo, in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo e ai relativi limiti di deduzione.
richiamato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato per censurare l’asserita motivazione apparente della decisione impugnata.
art. 111 Cost.
richiamato per denunciare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
richiamato dal ricorrente per sostenere un indebito arricchimento della procedura, ma non decisivo ai fini dell’esito.
richiamato dal ricorrente in relazione alla par condicio creditorum, ma non determinante per la decisione.
il motivo è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato quale requisito di specificità del ricorso per cassazione in relazione al vizio di omesso esame di fatti decisivi.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale requisito di deposito e specificità degli atti/documenti rilevanti per il motivo di ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma di inserimento dell’art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, la domanda di insinuazione, una volta proposta, non è liberamente emendabile: è ammessa la precisazione o la riduzione della pretesa, ma non la sostituzione o l’ampliamento dei fatti costitutivi e del titolo del credito.
- L’indicazione del titolo di prelazione nel ricorso di insinuazione integra la causa petendi quando serve a identificare un distinto diritto di prelazione; la sua successiva sostituzione configura mutatio libelli e non semplice emendatio.
- Le facoltà di integrare osservazioni e documenti fino all’udienza di verifica non autorizzano la modifica della domanda originaria, salvo espressa previsione di legge.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede un rigoroso onere di specificazione: deve essere indicato il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.
- La deduzione di un diverso trattamento riservato ad altri creditori o di un preteso indebito arricchimento non vale, da sola, a superare il divieto di modifica della domanda di insinuazione se la pretesa originaria è stata formulata in termini incompatibili con quella poi avanzata.
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