Cassazione Penale, Sentenza n. 38922/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la conferma della condanna per il reato originario (riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Deduce in primo motivo (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) errore di diritto e carenza/travisamento della prova, sostenendo che il fatto contestato al capo b) avrebbe dovuto essere qualificato come simulazione di reato e non come calunnia (art. 368 c.p.). Con il secondo motivo censura l'applicazione della recidiva (richiamando art. 99 c.p.), sostenendo che precedenti di patteggiamento con sospensione condizionale e reati contravvenzionali non potevano essere valutati per la recidiva e che la qualità di informatore di polizia dell'imputato avrebbe dovuto essere valutata a favore del reo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la segnalazione dell'imputato riguardava specificamente un'attività di spaccio nell'appartamento di Casciano Do Valle (quindi la falsa accusa era chiaramente riferibile a una persona determinata, configurando calunnia ex art. 368 c.p., non simulazione). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha correttamente valutato la recidiva alla luce dei precedenti (tra cui rapina e sfruttamento della prostituzione) e della maggiore pericolosità mostrata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La corte ha interpretato che la calunnia 'indiretta' ricorre quando la falsa accusa, pur non essendo nominativa, sia formulata in modo da rendere inequivoca la riferibilità del fatto a una determinata persona; differenziandola dalla simulazione che richiede l'attribuzione implicita ad una qualsiasi delle persone con interesse specifico.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La fattispecie è stata riqualificata nella forma 'lieve' per la contenuta quantità di stupefacente rinvenuta, con applicazione del comma 5 come fatto dal giudice di primo grado e confermato dall'appello.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva infraquinquennale e della maggiore pericolosità dell'imputato alla luce dei precedenti, respingendo la censura relativa all'irrilevanza di patteggiamenti con sospensione condizionale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Gli artt. sono stati il fondamento formale dei motivi di ricorso (errore di diritto, carenza di motivazione e travisamento della prova), che la Corte ha giudicato manifestamente infondati per insufficiente dimostrazione del travisamento o dell'errore.
Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020 (Rv. 279561) - giurisprudenza
La sentenza ha richiamato questo precedente giurisprudenziale per chiarire la distinzione tra calunnia 'indiretta' e simulazione di reato, applicandone il principio al caso concreto.
Massime di principio
- Quando una segnalazione non nomina espressamente un soggetto ma descrive fatti e luoghi tali da rendere inequivoca la riferibilità a una persona determinata, la fattispecie è qualificabile come calunnia (art. 368 c.p.), non come simulazione di reato.
- La simulazione di reato sussiste invece quando l'attribuzione del fatto è vagamente riconducibile a una qualsiasi delle persone che potrebbero avere interesse alla sua consumazione.
- La qualità di informatore di polizia non esclude automaticamente la responsabilità penale per fatti dolosi; la sua rilevanza va valutata nel quadro complessivo delle prove e può essere considerata in sede di valutazione delle circostanze (attenuanti/gravità), ma non annulla la fattispecie accusatoria.
- Per la derubricazione a fattispecie 'lieve' ex art. 73 d.P.R. 309/1990 comma 5 la quantità limitata di stupefacente è elemento centrale; la riqualificazione va motivata in relazione alla consistenza della sostanza rinvenuta.
- La valutazione della recidiva si fonda sui precedenti completi dell'imputato; patteggiamenti con sospensione condizionale o contravvenzioni non sono automaticamente esclusi dalla considerazione, e la Corte valuta la maggiore pericolosità anche in funzione della natura dei precedenti.
- In Cassazione, i motivi che deducano travisamento della prova o carenza motivazionale devono dimostrare in modo preciso e persuasivo l'errore logico o la disconoscenza degli elementi decisivi: mere contestazioni generiche del convincimento del giudice di merito sono spesso ritenute manifestamente infondate.
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