Cassazione Penale, Ordinanza n. 19368/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, aveva solo in parte riformato la condanna pronunciata dal Tribunale, riducendo la pena ma confermando la responsabilità per il reato contestato. Il ricorso si è articolato in due censure: con la prima si denunciava l'erronea applicazione della legge per il mancato accoglimento dell'istanza di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; con la seconda si deduceva vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva legittimamente negato la conversione della pena detentiva in pecuniaria perché, in relazione alle condizioni economiche dell'imputato, tale conversione non sarebbe stata concretamente afflittiva e l'imputato non avrebbe potuto farvi fronte. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che il diniego della sospensione condizionale era giustificato dalla prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato, desunta dal fatto che, pur essendo già sottoposto a procedimento per i fatti in esame, aveva proseguito nell'attività criminosa ed era stato assoggettato ad altro giudizio per fatti analoghi. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
richiamato implicitamente in relazione alla sospensione condizionale della pena, negabile quando la prognosi sul futuro comportamento del condannato è negativa
art. 186 c.p.c. Corte costituzionale
richiamata quale precedente costituzionale in tema di conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'istanza di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria può essere respinta quando, valutate le condizioni economiche del condannato, la conversione non risulti effettivamente afflittiva o non sia concretamente eseguibile.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando dal comportamento dell'imputato emerga una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato, anche in presenza di reiterazione o prosecuzione dell'attività criminosa nonostante un procedimento penale già pendente.
- Nel giudizio di legittimità, la manifesta infondatezza dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; a tale esito segue, di regola, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia accertata l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
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