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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17328/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2008, l’amministrazione finanziaria notificò a una società poi fallita un avviso di accertamento con cui contestava l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, nell’ambito di una presunta frode carosello finalizzata all’evasione di IVA e imposte dirette, nonché l’inesattezza della variazione negativa tra rimanenze finali e giacenze iniziali. La società impugnò l’atto ma il primo giudice dichiarò il ricorso inammissibile perché tardivo; la CTR confermò ritenendo che, in caso di fallimento intervenuto nel periodo utile per ricorrere, il termine semestrale di cui all’art. 40, comma 4, d.lgs. 546/1992 fosse un termine fisso e autonomo, non cumulabile con altri termini ancora pendenti, come quello per l’accertamento con adesione. Il fallimento ricorrente dedusse la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il termine semestrale si aggiungeva ai residui termini per impugnare e che l’interpretazione seguita dalla CTR determinava una disparità di trattamento e una compressione irragionevole del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l’interpretazione della CTR dell’art. 40, comma 4, d.lgs. 546/1992: la proroga semestrale decorre dall’evento interruttivo e, se al momento dell’evento erano ancora pendenti altri termini utili per promuovere la controversia, tali termini restano sospesi/congelati e riprendono a decorrere alla scadenza del semestre. Applicando tale regola al caso concreto, ha considerato tempestivo il ricorso proposto dal curatore fallimentare il 2 maggio 2012, poiché alla data del fallimento era ancora in corso il termine per definire l’accertamento con adesione, cui si applicava anche la sospensione feriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per l’esame dell’appello e per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento"

    La proroga semestrale non sostituisce né esclude altri termini già pendenti per proporre il ricorso; tali termini restano sospesi/congelati e riprendono a decorrere dopo il semestre dalla data dell’evento.

  • art. 40, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’evento interruttivo rilevante è il venir meno della parte o del suo legale rappresentante, diverso dall’ufficio tributario, o la perdita della capacità di stare in giudizio.

  • art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    L’istanza di accertamento con adesione determina il decorso del termine di 90 giorni previsto per la definizione amministrativa, termine rilevante nel computo della tempestività del ricorso.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini si cumula con la proroga semestrale prevista dall’art. 40, comma 4, d.lgs. 546/1992.

  • art. 7 quater, comma 18, d.l. 193/2016, conv. in L. 225/2016

    "I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale"

    La previsione è stata richiamata come norma interpretativa, applicabile anche ai rapporti pregressi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l’evento interruttivo previsto dall’art. 40, comma 1, lett. a), d.lgs. 546/1992 si verifica durante il periodo utile per impugnare l’atto, la proroga di sei mesi opera a favore del successore della parte venuta meno e non cancella i termini residui già maturati o in corso.
  • L’espressione "proroga" usata dall’art. 40, comma 4, ha valore atecnico ma va letta in senso funzionale alla tutela del diritto di difesa: impedisce che il successore sia trattato peggio del destinatario originario dell’atto impositivo.
  • Se, al momento dell’evento interruttivo, sono ancora pendenti altri termini che consentono di promuovere il ricorso oltre il termine ordinario, tali termini riprendono a decorrere dopo la scadenza del semestre decorrente dall’evento.
  • Nel computo della tempestività dell’impugnazione vanno considerati anche i termini collegati alla procedura di accertamento con adesione e la relativa sospensione feriale, quando applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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