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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34829/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione avente ad oggetto un terreno sito in Chioggia, identificato con una specifica particella, utilizzato per il pascolo di cavalli e nel quale erano presenti anche alcune baracche. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non provato il possesso ultraventennale utile all'usucapione: in particolare, per i fabbricati non vi era prova della loro realizzazione da parte degli attori; quanto al terreno, le testimonianze erano contraddittorie soprattutto sulla esistenza di una recinzione che delimitasse l'area, e lo sconfinamento dei cavalli non era considerato manifestazione di possesso uti dominus. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, sostenendo che dalle risultanze processuali emergesse il possesso ultraventennale; con il secondo ha denunciato la violazione del diritto di difesa per la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a provare il possesso ad usucapionem e la riduzione delle liste testi.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di improcedibilità e quella di inammissibilità legate alla procura e alla sottoscrizione/notifica del ricorso, ritenendo valido il ricorso perché la procura era stata conferita disgiuntamente a più difensori e perché l'eventuale difetto di iscrizione all'albo speciale non incideva sulla validità dell'atto notificatorio. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché, per i ricorsi avverso sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, e perché l'omesso esame di elementi istruttori non equivale a omesso esame di fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato; inoltre, trattandosi di sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado, operava anche la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c.; il secondo perché la riduzione delle liste testimoniali è potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    termine di venti giorni dall'ultima notifica

    richiamato per escludere l'improcedibilità, poiché il deposito risultava tempestivo in base alla spedizione a mezzo posta nel termine utile

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma, non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l'interpretazione del nuovo vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la censura motivazionale è preclusa quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il collegamento al contributo unificato dovuto per il ricorso principale

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 non è più censurabile il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria; il controllo di legittimità sul n. 5 dell'art. 360 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza d'appello è pienamente confermativa di quella di primo grado, la censura di motivazione è ulteriormente limitata dalla preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c.
  • La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, potendo il giudice anche non assumere prove ulteriori se le ritiene superflue alla luce del materiale già acquisito.
  • Se la procura alle liti è conferita disgiuntamente a più difensori, ciascuno di essi è munito di pieni poteri rappresentativi e il ricorso per cassazione è validamente proposto anche se sottoscritto o notificato ad iniziativa di uno solo di essi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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