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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18032/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un provvedimento di iscrizione ipotecaria e di alcune iscrizioni a ruolo/carte di pagamento collegate solo in parte all'ipoteca. In appello la commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ritenendo provata la notificazione di tutte le cartelle sulla base di documenti prodotti dal concessionario in secondo grado e negando la necessità della comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul processo tributario per l'ammissibilità in appello della produzione documentale del concessionario, rimasto contumace in primo grado; 2) violazione delle regole sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie, assumendo che le relate di notifica fossero state disconosciute; 3) violazione dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 per mancata comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente circa la prova della notifica di alcune cartelle; 5) violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere ritenuto inammissibile il ricorso contro ruoli estranei all'ipoteca; 6) violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 e di altre norme, con censure ritenute generiche.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ha dichiarato inammissibili il quarto, il quinto e il sesto motivo, e ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ribadito che nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammessa anche se il documento era preesistente e la parte era contumace in primo grado; ha inoltre osservato che il disconoscimento della copia richiede una contestazione specifica e inequivoca, non essendo sufficiente una contestazione generica. È stato invece affermato che, prima dell'iscrizione ipotecaria, deve essere comunicato al contribuente l'avvio del procedimento e va garantito il contraddittorio endoprocedimentale; la mancata comunicazione determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria. Le censure ulteriori sono state ritenute carenti di specificità o formulate in modo non autosufficiente.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di prove documentali anche se preesistenti al primo grado e anche se la parte rimasta contumace in primo grado le produce per la prima volta in appello.

  • art. 2712 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della riproduzione fotografica all'originale deve essere specifico e chiaro; non bastano contestazioni generiche.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all'originale richiede un disconoscimento inequivoco e non formule di stile.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul disconoscimento della prova documentale per affermare la necessità di una contestazione specifica.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto della disciplina del disconoscimento documentale.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma processuale sulla produzione/disconoscimento documentale nel processo tributario.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Prima dell'iscrizione ipotecaria l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere, consentendogli di presentare osservazioni o di pagare; l'omissione comporta nullità dell'ipoteca.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte precisa che la norma non è direttamente applicabile all'iscrizione ipotecaria, ma la doglianza va letta come censura di violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura è stata ritenuta inammissibile per genericità; il testo non consente di ricavare ulteriori principi applicativi dalla decisione.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    La dedotta violazione è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di specificazione su quando e come la questione fosse stata introdotta.

  • artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati a fondamento del diritto al contraddittorio e alla partecipazione al procedimento prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro di deduzione di violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile perché, nella formulazione del ricorso, tendeva a sollecitare un controllo non più consentito sulla sufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammessa anche quando il documento era già esistente in primo grado e la parte che lo produce era rimasta contumace in quella fase.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere specifico, chiaro e inequivoco; contestazioni generiche o meramente stilistiche non elidono l'efficacia probatoria del documento.
  • In tema di riscossione coattiva, prima dell'iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente deve essere garantito il contraddittorio endoprocedimentale mediante preventiva comunicazione dell'intenzione di procedere e concessione di un termine per osservazioni o pagamento; la sua omissione comporta nullità dell'iscrizione.
  • Quando il contribuente denuncia la nullità di un atto per mancato contraddittorio, non è निर्णisivo l'erroneo richiamo di una norma non pertinente se il fatto storico dedotto consente di ricondurre la censura alla corretta disciplina applicabile.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: la mancanza di indicazione precisa dei fatti processuali rilevanti o la formulazione di doglianze generiche comporta inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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