Cassazione Penale, Ordinanza n. 10688/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza di appello che aveva respinto l'eccezione di tardività della querela. La difesa sosteneva, in sostanza, che la querela fosse stata presentata oltre il termine utile, contestando la ricostruzione della Corte d'appello sul dies a quo del termine e sul rapporto tra la disciplina speciale richiamata e il termine ordinario di tre mesi previsto dall'art. 124 c.p. La Corte di cassazione rileva però che l'unico motivo è generico, privo di concreta specificità e meramente reiterativo delle censure già disattese in appello, senza un reale confronto con la motivazione del giudice di secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla tardività della querela riproponesse argomenti già esaminati e confutati in appello, senza confrontarsi con una motivazione ampia, coerente e immune da manifeste illogicità. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, quando sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 del codice delle assicurazioni private, il termine per proporre querela resta quello ordinario di tre mesi ex art. 124 c.p. e decorre dallo spirare dei trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
La procedura amministrativa di approfondimento del sinistro non comprime il termine per querela, ma si coordina con il dies a quo della proposizione della querela.
In materia di frode assicurativa, il termine per proporre querela è quello ordinario di tre mesi e decorre dallo spirare dei trenta giorni dalla comunicazione della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di una doppia conforme, la sentenza di appello può essere letta unitamente a quella di primo grado, formando un unico complessivo corpo argomentativo, quando i motivi di gravame non introducano elementi nuovi ma ripropongano questioni già esaminate.
- In tema di frode alle compagnie assicuratrici, l'attivazione della procedura amministrativa prevista dall'art. 148 del codice delle assicurazioni private non abbrevia il termine per proporre querela, che resta quello ordinario di tre mesi ex art. 124 c.p.; il termine decorre dallo spirare dei trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di svolgere approfondimenti sul sinistro.
- La decisione d'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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